Danni per strade maltenute, chi ne risponde?
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- avvosaab
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Danni per strade maltenute, chi ne risponde?
Buon giorno, vorrei pubblicare una Sentenza recentissima della Cassazione Civile, che introduce un argomento sentito da moltissimi automobilisti (non solo Saabisti) che quotidianamente percorrono le strade Italiane.
Lo stato di manutenzione delle strade stesse (sia come fondo stradale in senso stretto che come segnaletica che infine come guard rail e "sistemi di protezione").
Questa Sentenza, che applica in modo estensivo l'art.2051 c.c. (responsabilità del custode per le cose in custodia), è a mio avviso molto importante, perchè ribadisce la responsabilità dell'Ente proprietario della strada, non solo e non soltanto per la cattiva manutenzione del fondo (ergo: se l'auto sbanda o si danneggia per una buca, ne risponde il proprietario della strada), ma anche per la cattiva manutenzione degli apprestamenti posti a tutela dell'incolumità degli automobilisti (nel caso guard rail, ma anche cartelli stradali, che hanno proprio la funzione di "avvertire" l'automobilista dell'esistenza di determinati pericoli).
Dirò di più (e parlo per esperienza personale e professionale), l'Ente proprietario della strada risponde anche in caso di eventi atmosferici che alterino le condizioni del fondo stradale (in questo caso, qualora l'evento risulti prevedibile): per esempio, se in montagna viene una forte nevicata o una gelata e un'auto sbanda, esce di strada e si danneggia o gli occupanti si feriscono, l'ente proprietario della strada sarà tenuto a risarcire il danno poichè non si trattava di un evento imprevedibile o imprevisto su un tratto di montagna.
Gli enti proprietari delle strade infatti, hanno da tempo stipulato apposite polizze assicurative con Compagnie, per prevenire e far fronte a queste richieste di danno.
Pertanto, un consiglio, qualunque cosa succeda, percorrendo una strada, chiamate la polizia, o i carabinieri, o i vigili, che arriveranno, constateranno lo stato dei luoghi (se avete una magghina fotografica o un cellulare, fate delle foto del luogo incriminato, che ne so, buche, segnali coperti da vegetazione, o illeggibili, guard rail pericolosi, paracarri insidiosi), quindi annotatevi l'ora e l'organo che è interveunto, quindi mandate una raccomandata all'ente gestore della strada, indicando l'evento, la data l'ora, chi è intevenuto, quando, cos'ha fatto, i danni che avete subito, una copia delle foto che avete scattato, ed attendete la risposta, che certamente sarà quella di indirzzarvi presso la loro compagnia di assicurazioni, che all'80% vi risrcirà il danno.
Il caso che presento è Cassazione civile , sez. III, sentenza 22.03.2011 n° 6537
L’Anas è responsabile in caso di guard rail pericoloso e deve risarcire chi resta ucciso in un incidente stradale. E’ quanto ha stabilito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza 21 gennaio 2011, pubblicaata il 22 marzo, n. 6537 con la quale è stato accolto il ricorso dei familiari di un automobilista rimasto ucciso in un incidente stradale dopo essere andato a sbattere contro un guard rail, la cui lamiera era penetrata all’interno dell’abitacolo e aveva trapassato l’uomo.
Per principio generale la responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto al quale la si imputi sia in grado di esplicare riguardo alla cosa stessa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche.
Tale è la situazione in cui si trova l'ente proprietario della strada, in caso di strade aperte al traffico, una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa, potendosi liberare da responsabilità per l’evento lesivo arrecato al fruitore della strada solo dimostrando di non avere potuto far nulla per evitare il danno.
Secondo il Supremo Collegio “l'ente proprietario supera la presunzione di colpa quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima - al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto - integra il caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità del custode”.
Secondo l’orientamento tradizionale, sostenuto in passato dalla giurisprudenza, l’art. 2051 c.c. risultava applicabile anche alla Pubblica Amministrazione solo se il bene demaniale, per le sue ridotte dimensioni, permetteva un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte dell’amministrazione medesima, in guisa da impedire l’insorgenza di cause di pericolo per gli utenti.
L’impostazione più recente, fatta propria anche in questa sentenza, ha superato l’interpretazione testé accennata, rilevando come la normativa in tema di responsabilità da cose in custodia in capo all’ente pubblico non possa escludersi nell’ipotesi di anomalia della strada o degli strumenti posti a protezione su questa installati.
Tornando al caso di specie, i giudici territoriali hanno errato, secondo gli ermellini, ad escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla Pubblica Amministrazione, in quanto trattavasi di danno inerente ad una anomalia di un sistema di protezione della strada nei confronti del quale la medesima era in grado di esercitare il proprio potere di sorveglianza e custodia, essendo edotta, fra l’altro, in ordine alle possibili soluzioni per evitare il danno, in quanto a conoscenza della tipologia di protezione installata e delle modalità di installazione della stessa.
Lo stato di manutenzione delle strade stesse (sia come fondo stradale in senso stretto che come segnaletica che infine come guard rail e "sistemi di protezione").
Questa Sentenza, che applica in modo estensivo l'art.2051 c.c. (responsabilità del custode per le cose in custodia), è a mio avviso molto importante, perchè ribadisce la responsabilità dell'Ente proprietario della strada, non solo e non soltanto per la cattiva manutenzione del fondo (ergo: se l'auto sbanda o si danneggia per una buca, ne risponde il proprietario della strada), ma anche per la cattiva manutenzione degli apprestamenti posti a tutela dell'incolumità degli automobilisti (nel caso guard rail, ma anche cartelli stradali, che hanno proprio la funzione di "avvertire" l'automobilista dell'esistenza di determinati pericoli).
Dirò di più (e parlo per esperienza personale e professionale), l'Ente proprietario della strada risponde anche in caso di eventi atmosferici che alterino le condizioni del fondo stradale (in questo caso, qualora l'evento risulti prevedibile): per esempio, se in montagna viene una forte nevicata o una gelata e un'auto sbanda, esce di strada e si danneggia o gli occupanti si feriscono, l'ente proprietario della strada sarà tenuto a risarcire il danno poichè non si trattava di un evento imprevedibile o imprevisto su un tratto di montagna.
Gli enti proprietari delle strade infatti, hanno da tempo stipulato apposite polizze assicurative con Compagnie, per prevenire e far fronte a queste richieste di danno.
Pertanto, un consiglio, qualunque cosa succeda, percorrendo una strada, chiamate la polizia, o i carabinieri, o i vigili, che arriveranno, constateranno lo stato dei luoghi (se avete una magghina fotografica o un cellulare, fate delle foto del luogo incriminato, che ne so, buche, segnali coperti da vegetazione, o illeggibili, guard rail pericolosi, paracarri insidiosi), quindi annotatevi l'ora e l'organo che è interveunto, quindi mandate una raccomandata all'ente gestore della strada, indicando l'evento, la data l'ora, chi è intevenuto, quando, cos'ha fatto, i danni che avete subito, una copia delle foto che avete scattato, ed attendete la risposta, che certamente sarà quella di indirzzarvi presso la loro compagnia di assicurazioni, che all'80% vi risrcirà il danno.
Il caso che presento è Cassazione civile , sez. III, sentenza 22.03.2011 n° 6537
L’Anas è responsabile in caso di guard rail pericoloso e deve risarcire chi resta ucciso in un incidente stradale. E’ quanto ha stabilito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza 21 gennaio 2011, pubblicaata il 22 marzo, n. 6537 con la quale è stato accolto il ricorso dei familiari di un automobilista rimasto ucciso in un incidente stradale dopo essere andato a sbattere contro un guard rail, la cui lamiera era penetrata all’interno dell’abitacolo e aveva trapassato l’uomo.
Per principio generale la responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto al quale la si imputi sia in grado di esplicare riguardo alla cosa stessa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche.
Tale è la situazione in cui si trova l'ente proprietario della strada, in caso di strade aperte al traffico, una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa, potendosi liberare da responsabilità per l’evento lesivo arrecato al fruitore della strada solo dimostrando di non avere potuto far nulla per evitare il danno.
Secondo il Supremo Collegio “l'ente proprietario supera la presunzione di colpa quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima - al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto - integra il caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità del custode”.
Secondo l’orientamento tradizionale, sostenuto in passato dalla giurisprudenza, l’art. 2051 c.c. risultava applicabile anche alla Pubblica Amministrazione solo se il bene demaniale, per le sue ridotte dimensioni, permetteva un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte dell’amministrazione medesima, in guisa da impedire l’insorgenza di cause di pericolo per gli utenti.
L’impostazione più recente, fatta propria anche in questa sentenza, ha superato l’interpretazione testé accennata, rilevando come la normativa in tema di responsabilità da cose in custodia in capo all’ente pubblico non possa escludersi nell’ipotesi di anomalia della strada o degli strumenti posti a protezione su questa installati.
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- saaBruno
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Re: Danni per strade maltenute, chi ne risponde?
interventi sempre molto utili, grazie avvosaab
- Mouze69
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Re: Danni per strade maltenute, chi ne risponde?
Grazie, ma è una tristezza che le strade Italiane siano così mal ridotte.
- jpm
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Re: Danni per strade maltenute, chi ne risponde?
Vero, ma se tutti noi facciamo come descritto, prima o poi si decideranno a fare veramente prevenzione!
Grazie Andrea!
Grazie Andrea!
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- desertstorm
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Re: Danni per strade maltenute, chi ne risponde?
Andrea io so che gli ostacoli, affinchè sussista la possibilità del risarcimento per conto del manutentore della strada pubblica, devono essere :
invisibili
imprevedibili
inevitabili
E, per essere risarciti, queste condizioni devono sussistere tutte all'unisono
E' vero?
invisibili
imprevedibili
inevitabili
E, per essere risarciti, queste condizioni devono sussistere tutte all'unisono
E' vero?
- avvosaab
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Re: Danni per strade maltenute, chi ne risponde?
No, perchè siano risarcibili i danni non sono queste le condizioni, l'invisibilità costituisce insidia, che è un quid pluris contro l'Ente, poichè esclude aprioristicamente qualsivoglia difesa dell'Ente stesso teso a controbattere dicendo che l'automobilista avrebbe dovuto o potuto prevedere il danno, utilizzando la comune prudenza.
Quanto all'imprevedibilità, essa è - come hai letto - una condicio sine qua non - ma il concetto di imprevedibilità è stato sviluppato nel senso appunto di "non prevedibilità", quindi di "occasionalità" ed "eccezionalità", che ne so, per esempio, esagerando, una gelata ad agosto sul mare; più realisticamente, un terremoto che faccia franare una strada mentre passa un'auto: una frana o un'alluvione no, perchè si tratta di eventi prevedibili in sede di progettazione edi manutenzione periodica della strada - che comprende anche le sue adiacenze (vedi ad esempio, percorrendo le strade di montagna, le "reti di contenimento" ai lati della stessa).
Certo che le difese delle Compagine di assicurazione e degli Enti tenderanno a far leva proprio su questo, ma è solo per non pagare e risparmiarsi anche responsabilità di tipo amministrativo (ne ho parlato in un'altra sezione), ma ciò non vuol dire che abbiano ragione.
Quanto all'imprevedibilità, essa è - come hai letto - una condicio sine qua non - ma il concetto di imprevedibilità è stato sviluppato nel senso appunto di "non prevedibilità", quindi di "occasionalità" ed "eccezionalità", che ne so, per esempio, esagerando, una gelata ad agosto sul mare; più realisticamente, un terremoto che faccia franare una strada mentre passa un'auto: una frana o un'alluvione no, perchè si tratta di eventi prevedibili in sede di progettazione edi manutenzione periodica della strada - che comprende anche le sue adiacenze (vedi ad esempio, percorrendo le strade di montagna, le "reti di contenimento" ai lati della stessa).
Certo che le difese delle Compagine di assicurazione e degli Enti tenderanno a far leva proprio su questo, ma è solo per non pagare e risparmiarsi anche responsabilità di tipo amministrativo (ne ho parlato in un'altra sezione), ma ciò non vuol dire che abbiano ragione.
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Re: Danni per strade maltenute, chi ne risponde?
padequà
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Re: Danni per strade maltenute, chi ne risponde?
Andrea perche non crei una sezione/topic, come ho fatto io con "NEWS DAL MONDO DELLA MEDICINA", in cui pubblichi tutte le info e le massime più importanti, a tuo giudizio, della cassazione in materia di codice della strada ?
Io sono iscritto ad altalex ad esempio e questa settimana sono arrivate importanti novità, dalla cassazione, per gli automobilisti.
Naturalmente se hai tempo
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Re: Danni per strade maltenute, chi ne risponde?
Vedi, per fare una cosa del genere, credo che dovrei avere il placet del Direttivo.
Sono nel gradino più basso della scala sociale, e pertanto non credo di poter fare qualcosa di mia iniziativa senza preventiva autorizzazione.
Se dovessero dirmi di sì, certo che lo fare, molto volentieri!!!
In fondo cerco di dare una mano come posso.
Quanto alle novità di Altalex, sulla continuazione delle multe, ne ho già parlato la settimana scorsa sul topic sulle contravvenzioni , e quanto alla ulteriore, si tratta solo di un'ordinanza di un Giudice di Primo Grado, e da qui a fare Giurisprudenza ce ne corre................
Sono nel gradino più basso della scala sociale, e pertanto non credo di poter fare qualcosa di mia iniziativa senza preventiva autorizzazione.
Se dovessero dirmi di sì, certo che lo fare, molto volentieri!!!
In fondo cerco di dare una mano come posso.
Quanto alle novità di Altalex, sulla continuazione delle multe, ne ho già parlato la settimana scorsa sul topic sulle contravvenzioni , e quanto alla ulteriore, si tratta solo di un'ordinanza di un Giudice di Primo Grado, e da qui a fare Giurisprudenza ce ne corre................
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Re: Danni per strade maltenute, chi ne risponde?
Andrea con tutto il rispetto del direttivo, ma penso che il tuo eventuale topic non infranga nessun regolamento. Faresti solo della semplice e utile informazione in una materia che è la tua tra l'altro.
Non vedo cosa ci possa essere di male
Comunque la tua osservazione è assolutamente inopinabile
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- avvosaab
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Re: Danni per strade maltenute, chi ne risponde?
Ti linko il topic dove avevo parlato della continuazione nelle contravvenzioni (prima di Altalex)
http://www.saabwayclub.com/forum/viewto ... 57#p285957
Comunque aspetto che mi dicano qualcosa, in fondo credo sia anche una questione di rispetto per il Direttivo, che deve gestire al meglio il club, e questo forum, che ne è la fonte divulgativa.
http://www.saabwayclub.com/forum/viewto ... 57#p285957
Comunque aspetto che mi dicano qualcosa, in fondo credo sia anche una questione di rispetto per il Direttivo, che deve gestire al meglio il club, e questo forum, che ne è la fonte divulgativa.
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Re: Danni per strade maltenute, chi ne risponde?
ribitter
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Re: Danni per strade maltenute, chi ne risponde?
Bucate due gomme in un cratere , fatto subito foto e portato tutti in comune che mi ha risarcito le gomme ma non i cerchi quadrati perché su quelli avevo portato solo preventivo non avendo i soldi per farli sistemare, mi è andata di c**o perché la prima e unica cosa da fare è chiamare i vigili che devono rilevare il tutto
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- legio
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Re: Danni per strade maltenute, chi ne risponde?
Se non fai causa, qui a Roma nessuno ti risarcisce, anche perché le strade peggiori hanno limiti di 30km/h. A quella velocità ti dicono che è impossibile danneggiare alcunché...
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Re: Danni per strade maltenute, chi ne risponde?
Allora se uno cade in bici e sbatte la testa? Cosa tirano fuori ?
- jpm
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Re: Danni per strade maltenute, chi ne risponde?
30 km/h bastano eccome per rompere un cerchio in una buca.
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- legio
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Re: Danni per strade maltenute, chi ne risponde?
Sì ma io concordo. Ho solo riferito il motivo per cui rigettano tutte le richieste di risarcimento. Bisogna andare ogni volta in causa, almeno dieci anni di peripezie e forse la perdi pure. Le cause pendenti, per questo motivo, contro il comune di Roma sono migliaia e il bello è che, in quanto ente pubblico, non sono previsti meccanismi coercitivi per obbligarli a pagare in caso di sentenza per loro sfavorevole.
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- giuseppe122
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Re: Danni per strade maltenute, chi ne risponde?
Un bel pignoramento presso il tesoriere?
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