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Messaggio da leggere
da avvosaab » sabato 2 luglio 2011, 17:31
Quello del valore dell'auto, in cause concernenti i sinistri stradali, in un'ottica risarcitoria, è da sempre stato un problema assai spinoso, nel senso che da sempre le Compagnie assicuratrici, nel caso in cui il valore della riparazione (ma questo in un'ottica simile, melius infra, accade anche in occasione di un furto) fosse stato superiore al valore "reale" del bene, risarcivano quest'ultimo, poichè - asumevano - essendo l'obligazione risarcitoria svincolata dall'ottica lucrativa, in caso di antieconomicità della riparazione, sulla scorta di certa parte (maggioritaria) della passata Giurisprudenza, ritenevano di collocare il tetto nel valore commerciale del bene (ante sinistro).
Come veniva (o viene) calcolato tale valore? in passato (ed anche in oggi, per la verità, però solo dalle Compagnie) ci si basava sulle (ridicole) quotazioni Eurotax (quello relativo alla cessione dell'auto in concessionaria); di poi la Giurisprudenza ha mutato indirizzo ed ha accolto la tesi della maggior parte della Dottrina secondo cui il valore dell'auto deve essere calcolato in base non al valore di ritiro, ma bensì al valore commerciale della stessa, cioè al valore che avrebbe nel mercato libero (vedi vendite tra privati), sicchè si è cominciato a prendere come fondamento le quotazioni di "Quattroruote" che hanno come parametro il valore reale dell'auto, non quella di ritiro dal concessionario.
Parimenti si è fatta strada nella Giurisprudenza la concettualità di "valore affettivo", cioè del valore (ovviamente non svincolato dal rigido onere probatorio) che ciascuno, nei limiti della ragionevole obiettività, da al bene (che ne so, era un ricordo di mio padre che non c'è più, mi ci sono sposato, ecc.) sì da giustificare un risarcimento che costituisca una restitutio in integrum (quale è lo spirito della normativa in tema di RC), benchè il costo della riparazione fosse superiore al valore commerciale del bene.
Parimenti ci si è evoluti in tema di assicurazione furto.
Devo però fare una premessa molto importante: mentre l'assicurazione RC è un'obbligazione restitutoria, quella contro il furto è un'obbligazione negoziale, ciò cosa significa? Significa che mentre con l'obbligazione derivante dal contratto RC l'assicurazione si asume (contrattualmente) l'onere di subentrare nel risarcimento all'autore del danno, ponendosi, nei confronti del danneggiato, a tutti li effetti come l'autore del danno stesso (ai fini risarcitori), e pertanto sottomesso ai vincoli di cui all'art.2043 c.c., che prevede appunto la restitutio in integrum, cioè la restituzione della realtà dei fatti così come si rappresentava prima dell'evento sinistro (quindi senza vincoli o limitazioni di sorta, savi quelli - contrattuali - del massimale); quella contro il furto si apalesa come una "convenzione" stipulata tra lacompagnia e l'assicurato che tutela quest'ultimo da un rischio attraverso la corresponsione di una somma di denaro.
Proprio questa fondamentale differenza ha fatto sì che fossero permesse tutta una serie di deroghe al principio risarcitorio quali ad esempio la franchigia, inammissibili secondo il dettato dell'art.2043 c.c.
E la natura negoziale e non risarcitoria del contratto ha portato (e porta) alla posibilità di stabilire ex ante, in sede di stipula, quale sia il riferimento per il rimborso: prima era - come al solito - Eurotax (con le sue quotazioni ridicole), mentre in oggi si fa sempre più strada la quotazione del veicolo secondo le tabelle di "Quattroruote", mentre per le classiche (non parliamo della autovetture da centianaia di migliaia o milioni di euro, dove vi sono perizie apposite stabilite caso per caso) si guarda alle quotazioni delle riviste specializzate (di solito Ruoteclassiche).
E' però sempre possibile che in sede di trattativa si rapresenti - dimostrandolo - l'errore di valutazione del mezzo, ma attenzione, anche in caso di errore di valutazione, nel caso di assenza di apposita clausola, la Compagnia risarcirà il bene al valore statuito, valore che andrà aggiornato, di anno in anno, in uno con il premio.
E non è assolutamente vero che più alto è il premio più alto è il risarcimento, poichè esso è sempre ancorato al valore di riferimento nel contratto, ragion per cui anche se il premio pagato è per un veicolo di importo superiore, la differenza di prezzo andrà persa comunque (salvo il diritto di ripetizione delle somme pagate in eccesso).
Il mio consiglio quindi è - dove possibile - di trattare, facendo inserire nel contratto, per iscritto, il valore di riferimento dell'auto, ancorato ad una perizia o ad una rivista specializzata, poichè l'assicuratore, in quanto procuratore della Compagnia, ha la potestà di obbligarla a tutti gli effetti all'adempimento di quanto contentuo in contratto.
attuali:SAAB 9.5og I serie Estate 3.0t asimmetrico Griffin B308E 200 hp autom.4m my '00; SAAB 9.5og II serie Sedan 2.3TS AERO B235R Stage II 250 hp autom.5m my '02
+ qualcos'altro....