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Maurolive
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Re: info multe

#41 Messaggio da leggere da Maurolive » venerdì 4 marzo 2011, 11:59

rockprogressivo ha scritto:ehmm... a scanso di equivoci, la mia esperienza è ....dalla parte della paletta :D :D :D :D
io avevo capito :)
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Re: info multe

#42 Messaggio da leggere da marcofinnista » venerdì 4 marzo 2011, 12:23

Quando ero ragazzo (un ventennio fa circa) un conoscente faceva il gallo con la sua Super5 GT turbo, e non si fermo' davanti ad una paletta alzata in piena notte...ma si ritrovo' 2 buchi da 9x21 uno sul cofano post. ed uno sul paraurti...
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Re: info multe

#43 Messaggio da leggere da AeroPaolo » venerdì 4 marzo 2011, 17:28

Grazie Rock per la spiegazione a riguardo della sospensione della patente.. dai dettagli avevo intuito che potevi far parte di qualche divisa... Giusto per curiosità se non ti scoccia informarci.. Che divisa indossi?? Nel caso potessimo aver qualche altro dubbio e rivolgerti qualche quesito?? :))
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Re: info multe

#44 Messaggio da leggere da rockprogressivo » lunedì 7 marzo 2011, 14:08

quello che sò lo condivido volentieri :)
sono nella polizia locale, che nella nostra regione ha il colore blu-azzurro.
(...è uno sporco lavoro ma qualcuno dovrà ben farlo... :D :D :D :D )

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Re: info multe

#45 Messaggio da leggere da marcofinnista » lunedì 7 marzo 2011, 14:58

...strano...non l'ho mai visto in "Lavori sporchi" su discovery channel :D :D :D :D :D
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Re: info multe

#46 Messaggio da leggere da avvosaab » sabato 2 aprile 2011, 18:39

Sappiate che in primo luogo se scappate o non vi fermate ad un posto di blocco potete essere denunciati per resistenza a pubblico ufficiale - art.337 c.p., da 6 mesi a 5 anni - (p.es App. Milano, Sez. II, 03/04/2006), e che - comunque - la Cassazione Civile, con Sent. n. 16674 del 16 luglio 2010 ha sancito che l’automobilista che intenda impugnare la multa per eccesso di velocità è onerato dall’obbligo di fornire i dati anagrafici dell’effettivo trasgressore, in modo tale da soddisfare l’obbligo di delazione. L’omessa comunicazione dei dati, secondo i giudici di legittimità, configura infatti una violazione del tutto autonoma rispetto all’illecito che ne costituisce il suo presupposto. Con la conseguenza che anche nel caso in cui la multa venga annullata, l’omessa comunicazione dei dati rimane un illecito sanzionabile in modo autonomo; e la stessa Cassazione Civile (Cassazione civile sez. II – 10 novembre 2010 n. 22881) ha ribadito che questo però non significa che i punti vengono sottratti comunque, ma ciò accade solo in caso di rigetto del ricorso contro il primo verbale. In caso di accoglimento, come detto, resta valida la sanzione ez art. 126-bis del C.d.S.; il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, e' tenuto sempre a conoscere l'identita' dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell’eventuale incapacita' d’identificare detti soggetti, necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull’affidamento in guisa da essere in grado d’adempiere al dovere di comunicare l'identita' del conducente (Cassazione, 13748 del 12/6/07). Il concetto e' ulteriormente ribadito dalla sentenza di Cassazione n.10786 del 24/4/2008 che sancisce un lapidario principio: l'obbligo di comunicazione NON si assolve semplicemente dichiarando di non essere in grado di indicare i dati del conducente ma soltanto con la comunicazione completa delle informazioni richieste. Il proprietario in pratica non puo' giustificare la mancata identificazione con problemi organizzativi, e la regola vale sia per le persone giuridiche (ditte, scuole guida, etc,) sia per quelle fisiche.

Non è neppure una scappatoia, in caso di ebbrezza far guidare il passeggero, anche lui ubriaco, per evitare il sequestro dell'auto, preliminare alla confisca (obbligatoria in caso di tasso alcoolemico rilevato superiore ad 1,5), utilizzando la scriminante dell'eccezione di non proprietà del veicolo, perchè la Cassazione Penale sez.IV Sentenza 14 luglio – 24 settembre 2010, n. 34687 ha dichiarato che la confisca del veicolo, sempre obbligatoria nei casi di cui all’art. 186 C.d.S. e art. 240 c.p., comma 2 secondo cui è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato, opera anche nei casi in cui il proprietario è a bordo come passeggero pur presentando gli stessi sintomi di ebbrezza del conducente, in quanto senza essere concorrente nel reato non sarebbe tuttavia estraneo al reato stesso, ravvisandosi gli stremi di un collegamento diretto o indiretto; vice versa, per Cassazione penale, sez. IV, sentenza 26.05.2010 n. 20093 deve dichiararsi la illegittimità del sequestro di un’auto alla cui guida è stato sorpreso, in stato di ebbrezza ex art. 186, comma 2, lett. c) del C.d.S., un rappresentante legale di una società proprietaria del veicolo medesimo, ciò in quanto, cito stestualmente la Sentenza (in relazione alla confisca dell'auto, atto cui il sequestro preventivo necessariamente accede): "Essa, infatti, ha un evidente contenuto afflittivo che trascende le tipiche finalità della misura di sicurezza in questione; tanto che le Sezioni unite di questa Corte, condivisibilmente, hanno recentemente ritenuto che la stessa confisca costituisca sanzione penale accessoria (S.U. 25 febbraio 2010, Caligo). La natura afflittiva dell’atto, tipica delle sanzioni penali, impone di applicare nella materia i principi dell’ordinamento penale ed in particolare quello di legalità e quello di personalità della responsabilità penale. Ne discende che la sanzione può evidentemente colpire solo l’autore del reato e non soggetti diversi; e che la responsabilità dell’ente per le condotte illecite dei soggetti che in esso operano può essere configurata solo in presenza di tutti i presupposti sostanziali e processuali previsti dalla legge, che nella specie difettano radicalmente".

Vero è che la Corte di Cassazione Penale, sezione quarta - Sentenza n. 40523 del 16/11/2010, ha affermato la natura della confisca, intervenuta dopo l'ennesima modifica della normativa del Codice della Strada, L. 29 luglio 2010, n. 120, come una sanzione amministrativa accessoria e non una pena accessoria, tanto induce a ritenere il disposto in proposito degli artt. 186, 2° c., lett. c), e 187, 1° c. Codice della Strada: “ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’art. 224-ter”; ed il richiamo non contiene espressioni “in quanto compatibili” o “salvo che ...” o similari. Ma tale onnicomprensivo dettato della norma individua i soggetti legittimati a disporlo (l’agente o l’organo accertatore della violazione), i successivi adempimenti (la trasmissione del verbale al prefetto territorialmente competente), la opposizione al provvedimento di sequestro (che è quella di cui all’art. 205). L’applicabilità di tali disciplina e procedura nei casi disciplinati dagli artt. 186 e 187 scaturiscono dall’espresso rinvio all’art. 224-ter effettuato da tali norme incriminatrici. Da tanto anche la dottrina che sinora si è interessata della materia ha tratto la conclusione che, in ogni caso, il sequestro a fini di confisca, nelle ipotesi di cui agli artt. 186 e 187, non possa più essere disposto dal giudice penale, ma debba essere operato esclusivamente dall’autorità amministrativa.

Ciò porta a concludere che è cambiato solo l'organo che il sequestro deve disporre, NON i presupposti ed i limiti (anche interpretativi) dell'operatività del sequestro (e della confisca).

In conclusione NON BEVETE se dovete guidare, e NON FATE GUIDARE l'amico ubriaco, confidando che tanto non mi sequestreranno il veicolo, ..............

Sulla decorrenza del termine per la notifica:

La legge di conversione del cd. “decreto milleproroghe” (L. n.31/08), del tutto inaspettatamente, ha introdotto (art. 36, commi 2-quater e 2-quinquies) serie modifiche alla disciplina dettata dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, recante disciplina in materia di “Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari” (in G.U. 4 dicembre 1982, n. 334).

Viene, in particolare, modificato l’art. 7 della legge citata, che, nella sua attuale stesura, così recita:

1. L’agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito.
2. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l’atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni.
3. In mancanza delle persone suindicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.
4. L’avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l’aggiunta, se trattasi di familiare, dell’indicazione di convivente anche se temporaneo.
5. Qualora il consegnatario non sappia firmare o ne sia impossibilitato, l’agente postale fa menzione di tale circostanza sia sul registro di consegna sia sull’avviso di ricevimento, apponendovi la data e la propria sottoscrizione.

Disciplina, questa, che ha superato indenne il vaglio di costituzionalità, prima con ordinanza n. 210 del 2005 e poi con ordinanza n. 131 del 2007.

La Legge n. 31 del 2008 ha innanzi tutto inserito un comma 6 all’art. 7 che così recita:

Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata

Viene dunque stabilito, a garanzia dell’effettiva conoscenza da parte del destinatario dell’avvenuta notifica, che, qualora l’agente postale provveda alla consegna del piego a soggetto diverso dal destinatario dell’atto da notificare, ha comunque l’obbligo di notiziare quest’ultimo dell’avvenuta notificazione del piego a persona diversa mediante l’invio di una raccomandata al soggetto destinatario.

Senza alcun dubbio, però, la norma di maggior rilievo è quella contenuta all’art. 36, comma 2-quinquies della legge di conversione n. 31 del 2008.

Tale disposizione, infatti, stabilisce che l’obbligo per l’agente postale di notiziare, mediante raccomandata, il destinatario dell’atto dell’avvenuta notifica del piego a terza persona non soltanto, si applica ai procedimenti di notifica effettuati, ai sensi dell’articolo 7 della citata legge 20 novembre 1982, n. 890, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Orbene, dato atto di ciò, si veda come, per regola generale, caso di mancata contestazione immediata, il verbale dev'essere notificato all'effettivo trasgressore -se conosciuto- oppure ad uno dei soggetti solidalmente obbligati (il proprietario del veicolo, in genere) che risultino registrati al PRA alla data dell'accertamento.

La notifica (ovvero l'invio del verbale) dev'essere fatta -per le violazioni commesse dal 13/8/2010- entro 90 giorni da quando l'amministrazione e' “posta in grado di provvedere all' identificazione” di tali soggetti considerando cio' che risulta al PRA o all'archivio nazionale dei veicoli, ovvero, normalmente, dal giorno dell'infrazione.
In casi particolari, come per esempio il cambio di residenza o il noleggio, il momento da cui partono i 90 giorni puo' differire dal giorno dell'infrazione, a seconda del caso specifico.

Il caso di residenti all'estero il verbale dev'essere notificato entro 360 giorni dall'accertamento, calcolati inequivocabilmente dalla data dell'infrazione.

La notifica, ovviamente, deve avvenire alla residenza o domicilio dei soggetti destinatari che puo' essere desunta -a seconda dei casi- dalla carta di circolazione o dalla patente di guida, dall'archivio nazionale dei veicoli tenuto presso il dipartimento per i trasporti terrestri (ex Motorizzazione), dal P.R.A od anche dall'anagrafe tributaria.

In caso di notifica “differita” il verbale originale redatto dall'organo accertatore rimane agli atti dell'ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono esserne notificati gli estremi viene inviato uno degli originali o copia autenticata redatta -anche con sistemi meccanizzati- a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando.

Alla notifica, oltre che i soggetti previsti dal codice della strada, possono provvedere anche i messi comunali o i funzionari dell'organo accertatore secondo le modalita' previste dal codice di procedura civile o -in alternativa- a mezzo posta tramite invio di una raccomandata a/r.

Le modalita' di notifica previste dalla legge comprendono, oltre alla classica consegna dell'atto nelle mani del destinatario (da parte del messo comunale, corriere, postino), la consegna ad un soggetto terzo abilitato, od addirittura la compiuta giacenza dell'atto presso la posta o la cassa comunale.

Corretta la decorrenza dei 90 giorni, entro cui deve essere notificata la contravvenzione, il conteggio parte dal giorno dell'infrazione per la prima notifica del verbale, che qualora non sia stato subito identificato il conducente viene notificato al proprietario del mezzo. Questi e' obbligato, per legge, a comunicare i dati del conducente entro 60 giorni, come visto sopra.
In molti casi segue l'invio di un secondo verbale, per il quale deve essere riconteggiato il termine di 90 giorni. Cio' tipicamente in tutti i casi in cui il primo destinatario del verbale, il proprietario del mezzo, non si identifica come conducente ma comunica i dati di un'altra persona. In questi casi il conteggio riparte dalla ricezione della comunicazione da parte dei vigili.
Se invece il proprietario si identifica come conducente, o comunque firma la dichiarazione contestualmente alla persona che si dichiara tale (per esempio l'azienda che firma la dichiarazione insieme al dipendente/conducente), il secondo verbale non viene inviato.
Ricordiamo che la comunicazione dei dati del conducente riguarda l'applicazione delle sanzioni accessorie (decurtazione punti, sospensione patente, etc.). I due soggetti, proprietario e conducente, rimangono in ogni caso responsabili solidalmente per quanto riguarda la sanzione principale, quella pecuniaria. (C.d.s. Art.201, sentenza corte costituzionale n.198/1996 e circolare Min.Trasporti n.300/A/1/33792/109/16/1 del 14/9/2004 (sulla notifica del secondo verbale)).

E' altresi' fondamentale sapere, sempre ai fini del conteggio, che esso deve terminare alla data di consegna del verbale agli uffici comunali preposti alla notifica oppure, nel caso di notifica postale, alla data di spedizione, ovvero di consegna dell'atto all'ufficio postale. Tale data viene normalmente riportata sul verbale e costituisce il momento in cui la notifica si perfeziona per l'ente accertatore. Per il destinatario invece la notifica si perfeziona -ai fini del conteggio dei 60 giorni utili per pagare o ricorrere- al momento in cui l'atto viene notificato a lui, a terzi o per giacenza postale (vedi sotto). (Art. 149 c.3 Codice procedura civile; legge 890/82 (notifica postale); Sentenze corte costituzionale n.477/2002, 28/2004 e 97/2004 Circolare Ministero Interno n.300/A/1/26466/127/9 del 20/8/07)

la notificazione quindi, se si può dire consumata per l'amministrazione con la spedizione, si può dire perfezionata (ai fini del conteggio del termine per proporre ricorso) solo con la consegna dell'atto al destinatario (provata dalla relazione di notifica ovvero dalla data di ricezione della raccomandata), ovvero con lo spirare del termine di compiuta giacenza una volta espletata la regolare notifica - assente il destinatario - a mezzo posta, che si perfeziona a partire dal decimo giorno successivo a quello di spedizione dell'avviso di deposito dell'atto presso l'ufficio postale.

Quindi, ragazzi, se la multa parte dopo il 90° giorno da quando l'infrazione è stata commessa, è certo che non deve essere pagata (ovviamente bisogna fare ricorso, però, ed il termine decorre dall'effettiva ricezione dell'atto o dalla compiuta giacenza dello stesso).
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Re: info multe

#47 Messaggio da leggere da AeroPaolo » domenica 3 aprile 2011, 0:28

Beh che dire: grazie per l'approfondimento dell'argomento!!! :)
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Re: info multe

#48 Messaggio da leggere da avvosaab » lunedì 4 aprile 2011, 11:49

Ultime novità dalla Cassazione :! :! :! :

Il principio penalistico della continuazione (del reato continuato) non può applicarsi alle sanzioni amministrative, nel caso di più violazioni del codice della strada.

Nella ipotesi in cui l’infrazione sia reiterata deve applicarsi il cumulo e non, quindi, la continuazione delle sanzioni.

Così si sono espressi i giudici della Suprema Corte di Cassazione, nella sezione II Civile, con la sentenza 4 marzo 2011, n. 5252.

Nel caso specifico oggetto della sentenza in commento si trattava di più violazioni al codice della strada irrogate ad un automobilista, “colpevole” di aver acceduto, senza alcuna autorizzazione, all’interno di una ZTL (zona a traffico limitato).

In seguito a tale infrazione all’automobilista venivano applicate tante sanzioni quante erano state le infrazioni (ossia la disciplina del c.d. cumulo).

L’automobilista proponeva ricorso adducendo come motivazione il fatto che dovesse applicarsi una sola sanzione (aumentata fino al triplo) in quanto si trattava della stessa tipologia di infrazione: la condotta poteva, cioè, ritenersi come “condotta unitaria (ossia disciplina della c.d. continuazione)".

La Suprema Corte, dinanzi al quale si era spostata la questione, respingendo il ricorso affermava che “in ipotesi di una pluralità di illeciti amministrativi in violazione della stessa norma, ogni infrazione è assoggettabile a sanzione, in quanto non trova applicazione l’articolo 8 della legge 689/1981, che si riferisce al caso in cui le violazioni siano state commesse con una unica azione od omissione”, precisando, altresì, il fatto che non possono essere, pertanto, estendibili i principi in materia di continuazione concernenti esclusivamente la materia penale.

Nella sentenza che qui si commenta, quindi, la Cassazione ha precisato che nel caso di più violazioni del codice della strada non è operante il principio della continuazione, valido per i reati penali, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 81 c.p.; dovranno, invece, pagarsi le differenti sanzioni pecuniarie irrogate in ipotesi di pluralità di illeciti amministrativi in violazione della stessa norma.

Nella decisione in oggetto si legge testualmente che …….. “anche la più recente giurisprudenza di questa Corte ha escluso che, con riferimento alle violazioni in questione, sia obbligatoria la contestazione immediata, essendo stato statuito (v. Cass. 3 aprile 2007, n. 8244, e Cass. 15 ottobre 2008, n. 25180) che, in tema di accertamento delle infrazioni al codice della strada, l'espressa previsione contenuta nell'art. 201 C.d.S., comma 1 bis, così come introdotto dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151, art. 4, conv. in L. 1 agosto 2003, n. 214 (pacificamente applicabile, sul piano temporale, nella fattispecie), ha assoggettato ad identica disciplina, ai fini dell'esonero dall'obbligo di contestazione immediata, sia l'accesso alle zone a traffico limitato sia la circolazione sulle corsie riservate, così producendo l'effetto di rendere possibile, dal momento in cui tale norma è entrata in vigore, l'utilizzo dei dispositivi previsti dalla L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 133 bis, (cosiddette "porte telematiche"), specificandosi, peraltro, che tali dispositivi, anche se installati in conformità di specifiche autorizzazioni ministeriali precedenti l'entrata in vigore dell'art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. g), consentono anche la rilevazione degli illeciti relativi agli accessi alle corsie riservate, poste in corrispondenza o all'interno dei varchi di accesso alle zone a traffico limitato”.

Quindi, e non c'è motivo per interpretarlo diversamente, a meno di "revirement" della Cassazione: Se vi beccate più autovelox o tutor nello stesso viaggio, li dovete pagare TUTTI e PER INTERO (ovvio, se una o più infrazioni non vengono annullate per vizi, a seguito di ricorso), sanzioni accessorie comprese (con il limite di 15 punti patente a verbale, per cui se con un unico verbale vi contestano più violazioni, il punteggio totale che vi potranno sottrarre è comunque di 15 punti)
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Re: info multe

#49 Messaggio da leggere da avvosaab » domenica 15 maggio 2011, 19:30

Ancora novità interessanti in tema di multe:

Le sanzioni pecuniarie consequenziali a verbali elevati per infrazioni al Codice della strada di importo minimo di 200 euro possono essere pagate a rate anche in assenza del decreto interministeriale previsto dal comma 9, art. 202-bis C.d.S..

Lo precisa la Circolare 22 aprile 2011, n. 6535 con la quale il Ministero dell'Interno ha fornito chiarimenti in merito ad alcune disposizioni in materia di sicurezza stradale (Legge 29 luglio 2010, n. 120).

La concessione del beneficio della rateizzazione spetta ai trasgressori che versano in condizioni di disagio economico, desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi.

La circolare chiarisce inoltre, in merito al permesso speciale di guida per motivi di lavoro (tre ore giornaliere), che l'autorizzazione oltre ad essere subordinata alle condizioni tassativamente indicate dalla norma (art. 218, comma 2, C.d.S.) quali l'assenza di incidente conseguente all'infrazione che ha determinato la sospensione e la possibilità di concessione per una sola volta, non è da reputarsi ammissibile qualora sia concessa a fattispecie che hanno rilevanza penale.

Ecco la circolare:
circolare rateizzazione multe.pdf
(273.14 KiB) Scaricato 236 volte
In ordine alla guida in stato di ebrezza, si segnala come l'accertamento con l'etilometro è in ogni caso legittimo, ed ha pieno valore probatorio, anche se effettuato dagli agenti accertatori oltre due ore dopo il sinistro stradale. E' quanto ha stabilito la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 7 aprile 2011, n. 13745 sebbene la legge disponga che il test possa essere effettuato presso una struttura sanitaria.

L'art. 186, comma 5, del codice della strada, infatti, nel prevedere che, per i conducenti che sono coinvolti in incidenti stradali e necessitano di ricovero in ospedale, l'accertamento dello stato di ebbrezza possa essere effettuato, su richiesta della Polizia Stradale, da parte delle strutture sanitarie, non stabilisce una modalità tassativa ed esclusiva di accertamento dello stato di ebbrezza in tali situazioni, e non esclude che l'accertamento possa essere effettuato anche dagli organi di polizia con l'etilometro.

Nella specie, l'imputato è stato sottoposto ad alcol test solo con l'etilometro da parte degli agenti della Polizia Stradale, oltre 2 ore dopo il fatto. Per tali ragioni la difesa sosteneva che la prova andasse considerata inutilizzabile o quanto meno nulla.

L'accertamento con l'etilometro è in ogni caso legittimo ed ha pieno valore probatorio. Secondo la Corte di Cassazione, il comma 5 dell'art. 186, C.d.S., non stabilisce una modalità tassativa ed esclusiva di accertamento dello stato di ebbrezza in tali situazioni, ma solo una facoltà attribuita alla Polizia Stradale, essendo evidente che decidere la necessità di procedere nell'uno o nell'altro modo dipenderà dalle circostanze del singolo caso, ed il primo sarà da privilegiare ove primaria si riveli l'esigenza di assicurare la salute del guidatore rimasto coinvolto nell'incidente allorché il medesimo abbia riportato ferite.

Per quanto riguarda la decurtazione dei punti della patente (e la contestuale revisione) si legga TAR Lecce, Sez.I, Sentenza 26 gennaio - 24 febbraio 2011, n. 379 secondo cui è illegittima la revisione della patente se l’Amministrazione non dimostra in giudizio l’avvenuta comunicazione delle singole decurtazioni di punti, in particolare, se la PA non ha provveduto a tanto neanche dopo la concessione della tutela cautelare,“deve ritenersi che le dette comunicazioni non siano mai state effettuate, con evidente lesione della possibilità per la ricorrente di frequentare i corsi di recupero e consequenziale illegittimità del provvedimento di revisione della patente di guida”.

E' solo una Massima di Merito, però è significativa, perchè relativa ad una nuova disciplina, e può fare Giurisprudenza.

Interessante questa in tema di autovelox:

La Seconda Sezione Civile della Cassazione con l'ordinanza 5 aprile 2011, n. 7785 ha respinto il ricorso di un Comune nei confronti di un automobilista al quale era stata contestata una multa per eccesso di velocità rilevata con autovelox.

Dal verbale di accertamento deve emergere "adeguatamente" che il rilevamento è stato fatto da un agente preposto al servizio di polizia stradale; là ove non emerga che il rilevamento, cioè l'elaborazione della rilevazione, fosse avvenuto ad opera di un agente preposto al servizio di polizia stradale, unico abilitato ad attribuire fede privilegiata all'accertamento, la multa può essere annullata.

Non può mancare la partecipazione di un agente di polizia municipale alla attività di elaborazione dell'accertamento: se il Comune (o qualsiasi altro Ente) attribuisce l'intera gestione a una ditta esterna, indicando poi soltanto genericamente una "supervisione" da parte della Polizia municipale, risulta non dimostrata l'esistenza di quell'elemento di certezza e legalità che solo la presenza del pubblico ufficiale può garantire al cittadino.

L'Ente è infatti tenuto a provare che la gestione degli autovelox sia rimasta riservata ai pubblici ufficiali e che il ruolo dell'operatore tecnico sia stato sempre e comunque subordinato a quello dei vigili urbani.
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#50 Messaggio da leggere da SUPERFRA » domenica 15 maggio 2011, 22:10

Inizio OT ... bentornato Avvosaab dov'eri finito ? Sentivamo la tua mancanza ! ... fine OT

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#51 Messaggio da leggere da marcofinnista » domenica 15 maggio 2011, 22:12

Eri forse sparito in cerca della tua tanto amata 9.5 aero ??? Ci auguriamo tu l'abbia trovata :))
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#52 Messaggio da leggere da avvosaab » giovedì 19 maggio 2011, 19:10

No, purtroppo, motivi di salute.

Ma adesso tutto bene, per fortuna.... :)

Quanto alla 9 5, mannaggia, sono ancora in caccia, ma non mi arrendo!!! Dovessi andare all'estero, la trovo, come piace a me!!! :v :v
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#53 Messaggio da leggere da desertstorm » giovedì 19 maggio 2011, 19:42

avvosaab ha scritto: Dovessi andare all'estero, la trovo, come piace a me!!! :v :v
questo si che è parlare 8) :pirate:

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#54 Messaggio da leggere da avvosaab » martedì 24 maggio 2011, 17:13

ancora novità (belle e no) in tema di guida in stato di ebbrezza:

prima le buone notizie, per la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 19 Aprile 2011, n. 15617, l'assenza di una verifica strumentale di carattere certo (quale ad esempio il ricorso all'alcooltest) delle condizioni personali di un conducente veicoli, che si suppone versare in stato di intossicazione da assunzione di alcool – conclusione formulata esclusivamente in virtù di percezioni dirette dei verbalizzanti, riconducibili a dati asseritamente sintomatici – deve indurre il giudice a ritenere che si verta in ambito non penalmente rilevante e cioè al di sotto del limite dello 0,8 gr./l.

La condotta contestata all'imputato viene, così, sussunta automaticamente nel disposto dell'art. 186, co. 2, lett. a) CdS (novellato dalla L. 120/10), che appare la previsione sanzionatoria più favorevole, regolando essa sanzioni di carattere puramente amministrativo.

Effetto diretto ed immediato è, quindi, quello della non punibilità della condotta – che in precedenza, invece, presentava rilevanza penale – nonché del proscioglimento dell'imputato in forza della abolitio criminis, proprio perchè la novella del Luglio 2010 (L. 120, art. 33, co. 1) ha sancito la depenalizzazione della guida in stato di ebbrezza, in relazione a tutti coloro ricadono sotto la previsione dell'art. 186 CdS, ed escludendo le situazioni concernenti i conducenti sotto i ventuno anni o neo patentati nei primi tre anni che sono regolate dall'art. 186 bis CdS.

A corollario del proscioglimento di carattere penale, la Corte di legittimità ha, inoltre, rilevato l'assenza di una norma di collegamento, che imponesse – in deroga al principio di “legalità-irretroattività”, atteso che si tratta di vicenda avvenuta in epoca anteriore all'entrata in vigore della L. 120/10 - l'apertura di un procedimento amministrativo.

Adesso le notizie meno buone: Il concetto di circolazione di un veicolo non può esaurirsi alla fase dinamica del mezzo, ma deve intendersi riferibile anche alle fasi di sosta, che ugualmente ineriscono alla circolazione.

Dunque, la sosta di un’auto su un'area di pubblico transito, che presuppone un arrivo sul posto ed una ripartenza del veicolo, non è circostanza irrilevante nella sede cautelare, posto che ad essa possono certamente inerire condotte riconducibili alla fattispecie della guida in stato di ebbrezza, specie se, come nel caso di specie, l’atteggiamento del soggetto non lascia dubbi non solo circa il sopraggiungere dello stesso a bordo della sua auto sul luogo della sosta, ma anche in ordine all’intenzione di ripartire, avendo egli già avviato il motore e postosi ai comandi del veicolo in assetto di guida, con le mani sul volante e la cintura allacciata.

Così Cassazione, Sez. IV Penale Sentenza 26 gennaio - 4 maggio 2011, n. 17238 che si è pronunciata in sede cautelare (quindi in relazione al sequestro del veicolo, prodromico alla confisca), motivando come - pur non dovendo addentrarsi nel merito del reato, ma solo sull'astratta sussistenza di questo -, dato che al momento del controllo, l’autovettura era in moto e con le luci anabbaglianti accese ed il conducente, seduto al posto di guida, con accanto un passeggero, aveva le mani sul volante e la cintura di sicurezza allacciata, in procinto di partire con la macchina, l’atteggiamento del soggetto, non lascia dubbi non solo circa il sopraggiungere dello stesso a bordo della sua auto sul luogo della sosta, ma anche in ordine all’intenzione, una volta avviato il motore e postosi ai comandi del veicolo in assetto di guida, di ripartire. Intento non portato a compimento solo per l’intervento dei carabinieri, pronti a bloccare l’auto perché consapevoli delle alterate condizioni dell’indagato e dei rischi che potevano conseguire dalla circolazione del veicolo.

Quindi, la Cassazione non dice che stare dentro l'auto ubriachi è sinonimo di "guida", ma che non bisogna farlo a motore acceso, con le mani sul volante e la cintura allacciata; per esempio, se veniste trovati a dormire, con la macchina ferma, ed il sedile reclinato, certo non potrebbero dire che stavate guidando, ma comunque.... occhio

Infine, uno zuccherino, per quanto riguarda i punti patente: ricordate che avevo, in questo stesso topic trattato della comunicazione deidati del conducente e della Giurisprudenza della Cassazione, che affermava dell'obbligo di comunicazione? Ebbene, buone notizie, per la Cassazione, è "codificato" il diritto di dimenticarsi chi era al volante, ma solo in un caso, se la contestazione della contravvenzione principale (quella cioè in ordine alla quale i punti dovrebbero essere scalati) è tardiva, cioè effettuata oltre i termini di legge.

Con sentenza n. 11185 del 20 maggio 2011, la Corte di cassazione, Sez. Civile ha affermato che il proprietario non è tenuto a comunicare i dati del conducente del veicolo per la decurtazione di punti dalla patente ai sensi ex art. 126bis del codice della strada, se la contestazione della violazione principale è stata tardiva. I giudici della Suprema Corte hanno ritenuto di poter comunque affermare un principio di diritto, ex art. 363 del c.p.c., ritenendo la questione di particolare rilevanza: lo sforzo mnemonico richiesto al proprietario del veicolo deve essere limitato.

“Lo sforzo mnemonico del proprietario del veicolo – afferma la Corte – è esigibile solo se contenuto in ragionevoli tempi. Pertanto l’obbligo del proprietario, quello di comunicare entro 60 giorni dalla notificazione del verbale di contestazione i dati personali e della patente del conducente il veicolo al momento della commessa violazione, può scattare solo se sorretto da notificazione tempestiva di detto verbale”.

Non è rilevante, a tal fine, che il primo verbale (quello della violazione principale), ove tardivamente notificato, non sia stato oggetto di opposizione: infatti, solo il verbale ex art. 126bis c.d.s. (quello relativo alla decurtazione dei punti), se notificato, può e deve essere opposto, facendo valere la ragione di illegittimità di tale pretesa, costituita dal tardivo inoltro del verbale di contestazione della prima violazione.

In conclusione, secondo i giudici, “In relazione alla contestazione della violazione di omessa comunicazione dei dati del conducente di un veicolo di cui all’art. 126bis del c.d.s., ove la contestazione della violazione principale sia pervenuta tardivamente (per superamento del termine di cui all’art. 201, comma 1, c.d.s.), va esclusa la sussistenza dell’obbligo, per il proprietario del veicolo, di comunicare gli estremi del conducente del veicolo al momento del rilevamento dell’infrazione; con la conseguenza che risulta illegittima la pretesa sanzionatoria connessa alla violazione per omessa comunicazione, contestata, successivamente alla prima, con apposito verbale di accertamento”.
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#55 Messaggio da leggere da AeroPaolo » venerdì 27 maggio 2011, 19:25

Cmq ormai è finito anche maggio e non mi è arrivato a casa nessun verbale... :)) quindi sono ben speranzoso che in realtà non sia successo niente............... 8)
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#56 Messaggio da leggere da avvosaab » giovedì 13 ottobre 2011, 19:29

Credo di dover fare un po' di aggiornamenti:

partiamo con i ricorsi; dal 7 ottobre 2011 i termini per opporsi al verbale di accertamento in caso di violazione al codice della strada saranno dimezzati e passeranno dagli attuali 60 giorni a 30. I termini per il ricorso decorrono dalla data di contestazione della violazione oppure dalla notificazione del verbale di accertamento. È quanto stabilito dal decreto legislativo 150/2011, che realizza la semplificazione dei riti civili prefigurata dalla delega contenuta nel provvedimento di riforma del processo civile di cui alla L. 69/2009, e quanto ulteriormente chiarito dal Ministero dell’interno in una circolare del 30 settembre.
Il D.Lgs. 150/2011 ha effettuato la riduzione e la semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell’ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale, riconducendoli sostanzialmente ai tre modelli previsti dal codice di procedura civile, individuati, rispettivamente, nel rito che disciplina le controversie in materia di rapporti di lavoro, nel rito sommario di cognizione e nel rito ordinario di cognizione.

Al modello processuale del rito del lavoro sono state ricondotte anche le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all’art. 204bis del D.Lgs. 285/1992. Per tali controversie si è optato per una disciplina compiuta del procedimento, evitando un mero rinvio per relationem alla disciplina dell’opposizione a ordinanza-ingiunzione, come già disposto dal citato art. 204bis c.d.s., che rinviava alle modalità di proposizione del ricorso stabilite dall’art. 22 della L. 689/1981 e al procedimento fissato dal successivo art. 23. Benché, infatti, il procedimento di opposizione al verbale di accertamento di infrazione del codice della strada presenti indubbie affinità (quanto a presupposti e struttura) rispetto allo schema descritto dall’art. 6 dello stesso D.Lgs. 150/2011 per l’opposizione a ordinanza-ingiunzione, tuttavia, al fine di evitare incertezze interpretative legate alla verifica di compatibilità dei due riti, si è optato per una regolamentazione autonoma.

Principale novità, sulla quale si è soffermato anche il Viminale nella circolare del 30 settembre, attiene al dimezzamento dei termini per fare opposizione avverso il provvedimento di accertamento di violazione del codice della strada. Secondo la previsione dell’art. 7 del D.Lgs. 150/2011, infatti, per tutte le infrazioni stradali accertate a partire dal 6 ottobre, il trasgressore ha a disposizione il ridotto termine di 30 giorni per proporre ricorso al giudice di pace, restando invece invariato il termine di 60 giorni per adire alternativamente la prefettura.

Un bel guaio il rito dellavoro, dovete sapere che con questo rito bisogna indicare SUBITO nel ricorso TUTTI I VIZI DELL'ATTO nonchè indicare SUBITO NEL RICORSO TUTTI I MEZZI DI PROVA (testi, documenti ecc.) e non si può più integrare in istruttoria.

Un bel regalo per le Amministrazioni pasticcione, o in mala fede, che potranno, in sede di autotutela amministrativa rimediare ai vizi dell'atto ijn corso di procedura e vanificare il vostro ricorso (viene rinotificata la multa correttamente o con i dati che si denunciavano mancanti, o senza i vizi, e siete\siamo fregati).

Vedremo come interpreterà la Giurisprudenza il ricorso ai poteri officiosi del Giudice (sempre possibili anche nel rito del lavoro)...

Passiamo ad una buona notizia:

La Corte di Cassazione con la sentenza 2 settembre 2011, n. 18049 interviene nuovamente sulla validità della notificazione ribadendo il principio già espresso in passato sul tema.

In particolare, si tratta del principio in base al quale la disposizione contenuta nel terzo comma dell’articolo 201 del Codice della Strada (secondo cui le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione) non è innovativa rispetto alla disposizione contenuta nell’articolo 141 dell’abrogato codice della strada.

Pertanto, la validità della notificazione non è fondata sul semplice tentativo della stessa presso uno dei luoghi risultanti dai documenti ivi menzionati, bensì sul necessario espletamento delle formalità previste per l'ipotesi d'irreperibilità del destinatario, sia per quanto riguarda la notificazione ordinaria, sia per quella postale. Ne consegue – proseguono i giudici - nell'ipotesi di trasferimento del trasgressore in un luogo non annotato sulla carta di circolazione, la notificazione (sia ordinaria che postale), per essere valida richiede necessariamente l'espletamento delle formalità previste dall'art. 140 cod. proc. civ. per il caso d'irreperibilità del destinatario.

Nel caso in questione il giudice di primo grado aveva ritenuto valide le notifiche delle multe effettuate dalla Polizia Municipale nello stabile risultante dalla carta di circolazione dell’auto, in virtù dell’art. 201 del CdS e , non trovando il destinatario della multa, aveva apposto sui verbali la dicitura sloggiato.

In questo modo – spiegano i giudici – la Polizia non ha fatto altro che considerare valida una notifica inesistente, ammettendo come valida una notifica solo virtuale in luogo diverso da quello di residenza del destinatario.

Sulla base di questo ragionamento la Corte ha cassato la sentenza impugnata ed, entrando nel merito, ai sensi dell’articolo 384, comma 1 c.p.c , ha accolto l’opposizione proposta dalla ricorrente con l’annullamento della cartella esattoriale impugnata.

Quindi, anche se non è stato annotato il cambio d'indirizzo sui documenti dell'auto, la multa deve arrivare a voi al nuovo indirizzo, e sono INESISTENTI le notifiche fatte all'indirizzo indicato nella carta dicircolazione.

Adesso passiamo agli autovelox:

Obbligo della segnalazione preventiva dell’autovelox anche nel caso in cui il rilevamento non sia automatico, ma fatto dagli agenti con il telelaser; così si sono espressi i giudici della Corte di Cassazione nella sentenza 22 giugno 2011, n. 13727.

Ancora uno “scontro” tra la giurisprudenza ed il “temibile” autovelox……l’autovelox deve sempre essere segnalato;….ma “occhio alle date”: l’estensione anche alle postazioni che siano gestite direttamente dagli agenti è entrata in vigore a partire dal 4 agosto 2007.

Per i Giudici di Piazza Cavour, l’obbligo della preventiva segnalazione dell’apparecchio di rilevamento “della velocità previsto, in un primo momento, dall'articolo 4 del d.l. n. 121 del 2002, conv. L. n. 168/2002, per i soli dispositivi di controllo remoto senza la presenza diretta dell'operatore di polizia, menzionati nell'art. 201, comma l- bis, lett. f), del codice della strada, è stato successivamente esteso, con l'entrata in vigore dell'art. 3 del d.l. n. 117 del 2007, conv. nella l. n. 160 del 2007, a tutti i tipi e modalità di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale, nei quali, perciò, si ricomprendono ora anche gli apparecchi tele laser gestiti direttamente e nella disponibilità degli organi di polizia”.

Nulla multa, quindi, nel caso sia stata inflitta con il sistema telelaser se il controllo non è stato segnalato in maniera adeguata.

Però la Corte di Cassazione Sez.II Civile con Ordinanza 11 marzo – 4 luglio 2011, n. 14564 ha stabilito che l’omessa indicazione del numero di matricola dell’apparecchio di rilevazione, nel verbale di accertamento, non rappresenta motivo di nullità e che il verbale non recante il numero della matricola rimane valido e fa piena prova fino a querela di falso.

La Suprema Corte evidenzia che gli apparecchi per rilevare la velocità, regolarmente omologati, non sono subordinati a controlli periodici di taratura. Il numero di matricola dell’apparecchio non è elemento richiesto per la validità del verbale di accertamento, di conseguenza l’omessa indicazione non rappresenta motivo di nullità della sanzione per violazione del diritto di difesa.

La Cassazione ribadisce inoltre che il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, dell’effettuazione dei rilievi eseguiti dalla polizia, e i relativi esiti valgono fino a prova contraria. Colui che vuole negare la validità probatoria delle attestazioni provenienti dalla Polizia deve pertanto fornire elementi concreti a dimostrazione del vizio di funzionamento degli apparecchi.

Non vi fermano e vi chiedono chi guidava? Leggete qui:

Non si configura omissione di collaborazione da parte del cittadino qualora questi non indichi le generalità del conducente ma comunichi all'organo di Polizia di aver proposto ricorso: di per sè ciò costituisce un giustificato e documentato motivo di omissione dell'indicazione dei dati del soggetto che si trovava alla guida del veicolo al momento della violazione.

E' quanto chiarisce la Circolare 5 settembre 2011, n. 7157 con la quale il Ministero dell'Interno conferma quanto già stabilto con la precedente Circolare 29 aprile 2011, n. 3971.

In tal caso non è quindi consentito applicare le sanzioni dell'art. 126-bis, c. 2, Codice della Strada poiché il destinatario dell'invito non può ritenersi obbligato a fornire i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi.

Che ne dite è abbastanza per oggi?

Allora ai prossimi aggiornamenti :8
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#57 Messaggio da leggere da AeroPaolo » sabato 15 ottobre 2011, 15:19

Grazie Avvo come sempre. :)

A questo punto (magari rivolgendomi agli amici del settore) vorrei sapere aggiornamenti riguardo le postazioni di controllo dei vigili. Ovvero misure e distanze della posa dei cartelli che segnalano la postazione di controllo velocità con telelaser e agente di controllo.

Ultimamente ho un pò di confusione in testa. :fainted:

E' vero che con postazione telelaser i cartelli possono anche essere posti appoggiati al paraurti dell'auto dei vigili che si trova sul posto ad effettuare i controlli?
Mi è capitato di vedere in giro delle postazioni del genere. :terryfyed:
Se non è vero (o se cmq sia si può effettuare anche l'appoggio del cartello sul paraurti dell'auto) a che distanza deve essere posto il cartello?

Il discorso del cartello di segnalazione "controllo di velocità" appoggiato al paraurti dell' auto è valido quando l'autovelox è posizionato all'interno dell'auto sul sedile posteriore e l'agente se ne sta seduto in auto o imboscato dietro il cespuglio magari a chiaccherare? :unpleased:

Invece per le postazioni fisse di autovelox so che (correggetemi se sbaglio) il cartello può o generalmente è posto sul tettuccio della postazione fissa.
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#58 Messaggio da leggere da autoeconomo » sabato 15 ottobre 2011, 16:07

Da quanto avevo letto sul CdS approvato ad agosto 2010, che dovrebbe essere il più recente, il cartello che avvisa del controllo elettronico della velocità deve stare a 1000m dal velox. Poi sul velox ci deve essere un altro cartello con scritto "autovelox" se è una postazione fissa o se l'auto delle fdo non è ben visibile, se l'auto con il velox a bordo è visibile, allora non serve il secondo cartello.
Questo è quello che ho capito io.
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Ora: Saab 900 Turbo 16 MY88, Saab 9000 Aero MY95, Saab 9-3NG Vector MY03, Saab 9-3OG Aero MY01.

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Re: info multe

#59 Messaggio da leggere da avvosaab » sabato 15 ottobre 2011, 16:56

Partiamo da una premessa: Autovelox, Telelaser, Tutor ecc. sono TUTTI strumenti per il rilevamento ed il controllo della velocità, ragion per cui la Legge NON DIFFERENZIA il trattamento da uno all’altro né le modalità di apprestamento della postazione (fissa o mobile) e di accertamento.

Fatta questa piccola premessa, forse è meglio fare un po’ d’ordine e chiarire le idee (magari con un piccolo excursus “storico”): il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Parere 25/9/2008 prot.75730, fa presente che l’art. 3 c. 1, lett. b), del DL n. 117/2007, convertito con L n. 160/2007, ha previsto che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle vigenti norme regolamentari.

Le modalità di impiego sono state stabilite con Decreto 15.08.2007 del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Interno; in particolare la segnalazione può essere effettuata con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, ovvero con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli, ai sensi dell’art. 1 c. 1 lett. a) e c).

In occasione di espletamento dell’attività di accertamento ai sensi dell’art. 142, con postazione temporanea presieduta da un organo accertatore utilizzando una vettura civetta privata, anche se debitamente presegnalata, tale attività potrebbe essere riconosciuta illegittima dagli Organi giurisdizionali competenti, in quanto i medesimi Organi potrebbero riconoscere alla parte ricorrente la mancata “ percezione visiva” della presenza della postazione di controllo” e, pertanto, di non soddisfare totalmente il requisito della “ visibilità” richiesto come “condicio sine qua non”, ai fini della validità della procedura di accertamento disciplinata dalla legge sopra citata.

Il Decreto citato da attuazione all'articolo 3, comma 1, lettera B del Decreto Legge 34 agosto 2007, n. 117 (Decreto Bianchi) che prevede l'obbligo di segnalare la presenza sulla rete stradale di autovelox con cartelli o dispositivi di segnalazione luminosi.

In particolare, il provvedimento specifica che le postazioni di controllo della velocità possono essere segnalate con:

• segnali stradali di indicazione (temporanei o permanenti);
• segnali stradali luminosi a messaggio variabile;
• dispositivi di segnalazione luminosa installati su veicoli.

Più nello specifico, si afferma che i segnali stradali di indicazione, devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati. Sul pannello deve essere riportata l'iscrizione "controllo elettronico della velocità" ovvero "rilevamento elettronico della velocità", eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell'organo di polizia stradale che attua il controllo; i segnali stradali luminosi a messaggio variabile, sono quelli già installati sulla rete stradale, ovvero quelli di successiva installazione, che hanno una architettura che consenta di riportare sugli stessi le medesime iscrizioni di cui sopra; i dispositivi di segnalazione luminosi , sono installati a bordo di veicoli in dotazione agli organi di polizia stradale o nella loro disponibilità. Attraverso messaggi luminosi, anche variabili, sono riportate le iscrizioni già ricordate. Se installati su autovetture le iscrizioni possono essere contenute su una sola riga nella forma sintetica: "controllo velocità" ovvero "rilevamento velocità".

Molto importante è l’art.2 che impone che i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare e' necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km.

Con il parere n.109 del 13 gennaio 2010, il ministero dei Trasporti ha confermato che sono fuorilegge i controlli automatici della velocità attivati dalla polizia municipale fuori centro abitato se l'avviso non sia ad almeno un chilometro di distanza dal cartello che indica il limite di velocità, e anche dal cartello di limite ripetuto dopo un incrocio.

Infine la Cassazione Civile, Sez.VI, con Ordinanza 13 gennaio 2011, n. 680, ha stabilito che in coerenza alle finalità perseguite dalla disposizione di cui alla l.160\07, perché l'avvertimento potesse ritenersi effettivo (come poi confermato dal D.M. 15 agosto 2007, art. 2), la presenza specifica ed a congrua distanza di indicazioni, tra un’intersezione e la successiva postazione fissa di rilevazione della velocità, non essendo, dunque, sufficiente accertare l'esistenza di un unico e qualsiasi cartello premonitore sulla strada statale.

Ciò significa che il cartello indicatore la presenza del controllo di velocità DEVE ESSERE RIPETUTO dopo ogni intersezione, altrimenti la multa è NULLA.

L’art.142 del Codice della Strada e l’art.345 del Regolamento non prevedono nulla di specifico, che ai sensi della l.120\2010 è demandata alle Circolari Ministeriali
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Re: info multe

#60 Messaggio da leggere da AeroPaolo » sabato 15 ottobre 2011, 22:28

avvosaab ha scritto: Le modalità di impiego sono state stabilite con Decreto 15.08.2007 del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Interno; in particolare la segnalazione può essere effettuata con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, ovvero con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli, ai sensi dell’art. 1 c. 1 lett. a) e c).

In occasione di espletamento dell’attività di accertamento ai sensi dell’art. 142, con postazione temporanea presieduta da un organo accertatore utilizzando una vettura civetta privata, anche se debitamente presegnalata, tale attività potrebbe essere riconosciuta illegittima dagli Organi giurisdizionali competenti, in quanto i medesimi Organi potrebbero riconoscere alla parte ricorrente la mancata “ percezione visiva” della presenza della postazione di controllo” e, pertanto, di non soddisfare totalmente il requisito della “ visibilità” richiesto come “condicio sine qua non”, ai fini della validità della procedura di accertamento disciplinata dalla legge sopra citata.

Molto importante è l’art.2 che impone che i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare e' necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km.

Con il parere n.109 del 13 gennaio 2010, il ministero dei Trasporti ha confermato che sono fuorilegge i controlli automatici della velocità attivati dalla polizia municipale fuori centro abitato se l'avviso non sia ad almeno un chilometro di distanza dal cartello che indica il limite di velocità, e anche dal cartello di limite ripetuto dopo un incrocio.

Infine la Cassazione Civile, Sez.VI, con Ordinanza 13 gennaio 2011, n. 680, ha stabilito che in coerenza alle finalità perseguite dalla disposizione di cui alla l.160\07, perché l'avvertimento potesse ritenersi effettivo (come poi confermato dal D.M. 15 agosto 2007, art. 2), la presenza specifica ed a congrua distanza di indicazioni, tra un’intersezione e la successiva postazione fissa di rilevazione della velocità, non essendo, dunque, sufficiente accertare l'esistenza di un unico e qualsiasi cartello premonitore sulla strada statale.

Ciò significa che il cartello indicatore la presenza del controllo di velocità DEVE ESSERE RIPETUTO dopo ogni intersezione, altrimenti la multa è NULLA.

L’art.142 del Codice della Strada e l’art.345 del Regolamento non prevedono nulla di specifico, che ai sensi della l.120\2010 è demandata alle Circolari Ministeriali
Quindi il cartello "controllo velocità" appoggiato al paraurti dell'auto delle fdo è fuorilegge :unpleased:

Poi bisogna fare specifica osservazione del fatto che "fuori dal centro abitato il cartello controllo di velocità deve trovarsi ad almeno 1 km di distanza dal cartello che indica il limite di velocità stesso, e deve essere ripetuto in caso di intersezione".
E non che il cartello deve essere esposto ad almeno un km fuori dal centro abitato. Sono 2 cose diverse.
Fin qui tutto ok.

Invece forse non sono stato sufficientemente attento nella lettura però in centro abitato non è stabilito una distanza minima di posa dei cartelli.
Non mi sembra corretto. :roar:
9-3 sport sedan Aero TTID 180cv 2010

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