Desert, scusa non avevo ancora letto il topic

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Provo a darti una risposta:
in primo luogo la qualifica di agente o ufficiale di PG è prevista dal Codice di procedura penale (art.57) che afferma espressamente le categorie di apartenenti alle FFOO che possono rivestire tale qualifica:
1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:
a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l`ordinamento dell`amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualitý;
b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonchÈ gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l`ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualitý;
c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell`arma dei carabinieri o della guardia di finanza.
2. Sono agenti di polizia giudiziaria (55-3):
a) il personale della polizia di Stato al quale l`ordinamento dell`amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualitý;
b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia , le guardie forestali e, nell`ambito territoriale dell`ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.
3. Sono altresÏ ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall`art. 55.
Tralasciando le leggi speciali, che danno qualifiche particolari (RD 7088\
1890; l 611\1913; l 4\1929; RD 1604\1931; DPR 128\1959 ecc.), si possono definire le mansioni della PG come quelle espresse nell'ambito del Libro I Titolo III del c.p.p., ovvero di indagine, anche d'iniziativa, e di ricerca; molto importante è la considerazione (che è anche oggetto di dibattito nella recente bozza di riforma della Giustizia) che ex art.56 c.1 c.p.p., tale attività viene svolta sotto la direzione dell'AG, nonchè che, ex art.59 c.1 c.p.p. le Sezioni di PG dipendono dai magistrati (e non dal Ministero di appartenenza), con ciò stando a delineare un certo "distacco ed autonomia" delle stesse rispetto alle indagini che debbono (o possono) compiere.
Fatto questo piccolo preambolo, si deve rilevare come, giustamente, per procedere ad una perquisizione personale o locale (con ciò intendendo sia una perquisizione dei locali veri e propri, sia una perquisizione di luoghi "nella disponibilità del'indagato") sia necessario, come norma generale, un Decreto Motivato (artt.247 sgg c.p.p.): questo Decreto viene emesso dal PM (in fase di indagini preliminari) solo ove vi sia FONDATO motivo di ritenere che sia occultato il corpo delreato o le cose pertinenti al reato (per corpo del reato, per esempio, si intende la refurtiva, per cose pertinenti al reato, per esempio, gli arnesi da scasso usati per il furto); tale perquisizione è configurato come "atto a sorpresa" nel senso che - e su questo Giurisprudenza e Dottrina sono concordi - non è necessaria una previa fase di contraddittorio (chè - altrimenti - la sorpresa verrebbe meno, e con essa la possibilità di esito positivo dell'attività d'indagine); ciò però non vuol dire che l'indagato sia sprovvisto di garanzie, infatti, è previsto che (artt.249\250) l'indagato sia espressamente avvisato della posibilità di farsi assistere da un difensore (il mancato avvertimento rende nullo l'atto ed invalido il sequestro, ma su questo mi soffermerò dopo), ma altresì è avvisato che in mancanza di pronta reperibilità del difensore l'attività procederà nel suo corso.
Si stabilisce anche l'orario delle perquisizioni (non prima delle ore sette e non dopo le ore venti) all'art.251 c.p.p., però, ovviamente, tali orari possono essere, motivatamente e per iscritto, derogati dall'AG procedente.
Pur tuttavia, esistono delle eccezioni nelle modalità e nei tempi della perquisizione, e tali eccezioni sono stabiliti dall'art.352 c.p.p. in caso di flagranza di reato, di evasione, quando vi è un'ordinanza di custodia cautelare, o di carcerazione (solo in relazione a taluno dei delitti previsti dall'art.380 c.p.p.), ovvero di un fermo di indiziato di delitto.
Vi è un'altra eccezione, nel caso in cui si proceda per un delitto riguardante stupefacenti od armi, overo si ritenga che il sospetto possa recare seco tracce pertinenti a detti reati (in questo caso la PG può procedere anche in assenza di un decreto di perquisizione, in quanto è presunta ex lege l'urgenza).
Ora, è importante notare che per quanto riguarda ciò che è stato rinvenuto e che susciti l'interesse dell'AG, vi sono termini strettissimi per procedere al sequestro, nel senso che (art.352 c.4 c.p.p.) il PM ha 24 ore per convalidare la perquisizione, e la PG ha 24 ore per trasmettere il verbale delle operazioni compiute (decorso questo termine il PM non può più convalidare la perquisizione e le cose debbono essere restituite); nel caso in cui il PM abia convalidato la perquisizione, ci si uniforma al disposto del caso in cui vi sia un mandato di perquisizione.
Il PM trasmette al GIP la richiesta ed il GIP la convalida, se ne sussistono i presupposti (artt.253, 316, 321 c.p.p.).
La parte, o il proprietario del bene sequestrato, può proporre riesame sulla misura reale (così si chiama il sequestro), ed ha tempo 10 giorni (art.324 c.p.p.) per proporre impugnazione, anche nel merito, dal momento dell'avvenuta convalida o dalla diversa data in cui ne ha avuto conoscenza; entro il giorno successivo la cancelleria trasmette gli atti al Tribunale competente (il Tribunale del riesame, che si pronuncia collegialmente, e che è individuato nel Tribunale del capoluogo della Provincia in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato); il Tribunale ha 10 giorni per pronunciarsi, se si pronuncia dopo, o se una delle scadenze non viene rispettata il provvedimento decade.
contro il provvedimento del Riesame, entro 10 giorni si può proporre ricorso per Cassazione (la Cassazione, solo per vizi di violazione di Legge, può essere proposta per saltum, art.325 c.p.p.).
Ora, come vedete, la materia dei sequestri è dettata dalla massima speditezza, perchè, impingendo una materia cautelare (sepur reale), è necessario che nel più breve tempo possibile sia deciso se le garanzie costituzionali sulla proprietà privata siano state rispettate o meno; è parimenti evidente che non si può "arbitrariamente" decidere di operare una perquisizione, perchè, art.323; 7 n.4; 31; 61 n.9; 615; 615 bis; 617; 617 bis; 617 ter c.p.; 326 c.p. la Legge punisce ed anche severamente, i pubblici ufficiali che abusano dei poteri datigli.
Passando alla seconda parte delquesito, cioè se gli operanti, in caso di posto di blocco, possono perquisire un'autovettura, debo dire che anche in quel caso, bandendo tutte le dicerie popolari, vale la norma generale, con la precisazione che, in caso di posto di blocco, solo un agente o un ufficiale di PG può operare una perquisizione, non un semplice appartenente alle FFOO, poichè l'atto risulterebbe nullo.
E' ovvio che in caso di posto di blocco, si potrebbe invocare il disposto di cui all'art.352 o 353 c.p.p., ovvero le disposizioni speciali in tema di armi e stupefacenti, poichè apare non infondato che l'attività di controllo e prevenzione sia sviluppata anche in funzione di repressione e prevenzione di detti reati.
Quindi, in caso di posto di blocco, sì, possono usualmente, operare una pèerquisizione (non è detto che lo facciano, ma possono).
Va da sè - ovviamente- che analoghe deroghe sussistono in caso di reati di terrorismo o criminalità organizzata (ma si può dire che siano sempre legate ai grossi ambiti di armi e droga, poichè le due fattispecie testè citate ricomprendono quasi sempre reati di questo tipo, anche se le leggi speciali non fanno esplicito riferimento ai primi due casi)
Salve ovviamente tutte le cautele previste dalla Legge.
Se c'è bisogno di qualche chiarimento o se sono stato impreciso, per favore ditemelo

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