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Messaggio da leggere
da avvosaab » martedì 14 giugno 2011, 9:44
Guarda, partendo dal presuposto che - come avrai modo di vedere dalla mia firma - sono un grande estimatore delle 9.5 og, di cui aprezzo la linea, il comfort, la tenuta di strada, e la sicurezza di marcia, con il cuore ti direi di dirigerti comunque verso quel modello (non sto parlando della specifica vettura, ovvio, ma del modello in generale).
Più da un punto di vista professionale, ti vorrei dare un paio di consigli:
in primo luogo, la questione dei kilometri: devo in primo luogo sapere se l'auto era pubblicizzata come vettura con kilometraggio certo (e\o con i tagliandi a posto), quindi devo sapere se hai sottoscritto un contratto di vendita e cosa prevedeva tale contratto (ad es. esclusione pattizia della garanzia, però con dopia sottoscrizione, come si usa fare per le clausole vessatorie).
In linea di principio, devo dirti che - senza vedere niente - tu hai fatto almeno due grossi errori: il primo è stato quello di concordare tanto per quella vettura (almeno, e dico almeno, 3000 euro più della sua quotazione corrente), quindi (sempre nel primo errore) di non esserti avveduta che il passaggio di proprietà, nel caso di vetture intestate ad un autosalone, è di 370 euro fissi (e non - come ti avranno certamente detto, di almeno 700 euro, perchè secondo la Legge Dini - cd. minivoltura - i concessionari hanno questa agevolazione in caso di passaggio di proprietà sul venduto); passando alla seconda "mancanza" da parte tua, è stata quella di sostituire la gomma (anzi, le gomme), perchè, secondo il D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, con il quale è stato approvato il “Codice del consumo", vi sono delle specifiche garanzie e tutele dell'acquirente di un bene (nuovo o usato che sia), da un professionista.
Tale codice ha abrogato gli artt. 1519-bis, 1519-ter, 1519-quater, 1519-quinquies, 1519-sexies, 1519-septies, 1519-octies e 1519-nonies del codice civile, a suo tempo aggiunti dal D. Lgs. 2 febbraio 2002, n. 24.
Dette disposizioni sono oggetto di specifica trattazione nell’ambito della parte IV, Titolo III, del Codice, sotto la rubrica “Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo”.
Andiamo a vedere un po' cosa dicono: gli artt. 128-135 del Codice appresta nuove tutele ai consumatori per ciò che
concerne le garanzie attinenti la vendita di beni di consumo, ossia di qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, ad eccezione dei beni oggetto di vendita forzata, dell’acqua e del gas (quando non confezionati per la vendita), dell’energia elettrica.
Le disposizioni si applicano esclusivamente a tutela delle persone fisiche che, nei contratti di vendita (ma anche di permuta, somministrazione, appalto, opera o comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre), agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
Le nuove garanzie si applicano dal 23 marzo 2002, rimanendo dunque escluse le vendite di beni per i quali la consegna al consumatore sia avvenuta anteriormente a tale data.
Quindi, Tu - a meno che non abia comperato la vettura per utilizzarla professionalmente (taxi, bene strumentale dell'impresa) - saresti coperta, anzi SEI coperta.
Il nuovo regime delle garanzie legali, che lascia impregiudicata la disciplina di cui al codice civile relativa alla vendita ed, in particolare, all’art. 1490, concernente la garanzia per i vizi della cosa venduta, comporta le seguenti conseguenze:
si individua la responsabilità del venditore al dettaglio per qualsiasi difetto di conformità del bene al contratto esistente al momento della consegna (si presume per legge che i difetti che si manifestano entro sei mesi dalla consegna esistessero già a tale data);
il difetto di conformità che deriva dall’imperfetta installazione del bene è equiparato al difetto di conformità quando l’installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità; l’equiparazione si applica anche, quando il prodotto sia concepito per essere installato dal consumatore, in caso di non
corretta installazione da parte dello stesso a causa di una carenza delle istruzioni;
il venditore è responsabile quando il difetto si manifesta entro due anni dalla consegna del bene (per i beni usati è ammessa la limitazione della garanzia ad un anno);
il consumatore decade dalla garanzia se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro due mesi dalla scoperta (a meno che il venditore non abbia riconosciuto l’esistenza del difetto o non l’abbia occultato);
l’azione legale per far valere di difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive in 26 mesi dalla consegna del bene;
è nullo ogni patto volto ad escludere o limitare i diritti riconosciuti al consumatore;
in caso di difetto di conformità il consumatore ha diritto:
a) al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione (a scelta, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro);
b) ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto (se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; se il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione entro un congruo termine; se la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata hanno arrecato notevoli inconvenienti al consumatore).
Il venditore, in caso di responsabilità nei confronti del consumatore nascente da un difetto di conformità imputabile ad un’azione od omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto responsabile facente parte della suddetta catena distributiva. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore può agire, entro un anno dall’esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto responsabile per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.
Altra cosa sono le cosiddette “garanzie convenzionali” (o volontarie, o commerciali), cioè quelle offerte volontariamente all’acquirente - in aggiunta alle garanzie previste per legge in caso di mancata conformità del bene venduto al contratto - dal produttore o dal venditore.
Dal 1° luglio 2002 dette garanzie devono obbligatoriamente:
1) contenere l’indicazione specifica che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal paragrafo 1-bis della Sezione II del Capo I del Titolo III del Libro IV del codice civile (nuove garanzie legali) e che la garanzia convenzionale lascia impregiudicati tali diritti;
2) riportare l’indicazione chiara e comprensibile dell’oggetto della garanzia e degli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l’estensione territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre;
3) a richiesta del consumatore, essere disponibili per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile;
4) essere redatte in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.
In ogni caso, una garanzia convenzionale non conforme alle disposizioni sopra elencate rimarrà comunque valida ed il consumatore potrà continuare ad avvalersene ed esigerne l’applicazione.
Quindi, ricapitolando, la nuova disciplina porta la durata delle garanzie legali apprestate al consumatore da un anno (quello previsto, a far data dalla consegna del bene, dall’art. 1495 del codice civile per la prescrizione dell’azione di garanzia per vizi della cosa venduta) a 26 mesi (ma il difetto di conformità deve manifestarsi entro due anni dalla consegna).
Dette garanzie gravano esclusivamente sul venditore, il quale è considerato dalla legge l’unico responsabile nei confronti del consumatore.
Le eventuali garanzie assicurative (cioè quelle che coprono ad es. motore e cambio), non sostituiscono, ma si sommano, a quella legale (salvo ovviamente il caso in cui il consumatore abbia volo0ntariamente e per iscritto, rinunciato alla garanzia, ma con doppia sottoscrizione).
Ora, nel caso concreto, la prima cosa che devi fare è andare dal venditore e comunicargli (sperando che tu abbia ancora la fattura o lo scontrino delle gomme) che le hai dovute cambiare, e che gliele scalerai dal prezzo pattuito (per l'attivazione della garanzia), quindi che vuoi l'auto in grado di circolare, diversamente che tu risolverai il contratto e chiederai i danni (in primo luogo il costo delle gomme, che hai già sostenuto, quindi il "costo del tempo perso", quello del "disagio sofferto" ecc.ecc.).
Ti consiglio di inviare una raccomandata a\r, per denunciare i vizi del bene (la Legge non lo richiede, basta una semplice comunicazione orale), ma almeno c'è la prova provata sia della data di invio, sia della ricezione.
In alternativa, puoi chiedere una congrua riduzione del prezzo pattuito (diciamo un 30\40%) stanti le condizioni del bene (kilometri sconosciuti, manutenzione inadeguata ecc.).
Io per quello che posso consigliarti è - se proprio vuoi QUELLA vettura - di concordare una congrua riduzione di prezzo, diversamente, previo il rimborso delle gomme, rendergliela e dirigerti verso un'altra SAAB 9.5, con una storia più "limpida" (anche se - devo dirti, per esperienza - sono vetture molto robuste, ma che necessitano di una corretta manutenzione).
Ora, nel caso di
attuali:SAAB 9.5og I serie Estate 3.0t asimmetrico Griffin B308E 200 hp autom.4m my '00; SAAB 9.5og II serie Sedan 2.3TS AERO B235R Stage II 250 hp autom.5m my '02
+ qualcos'altro....