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Re: info multe
come ha scritto autoeconomo la postazione deve essere ben visibile, quindi se il cartello appoggiato alla macchina serve per dare maggiore visibilità alla postazione direi che non è da considerarsi "fuorilegge", fatto salvo la presenza obbligatoria dei cartelli posti in precedenza alla postazione stessa secondo le specifiche del D.L. 117 come ha ribadito il buon Avvosaab...
- avvosaab
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Re: info multe
Alcune nuove (ed interessanti) Sentenze della Cassazione e no.
Cominciamo con gli etilometri, buone notizie, sempre che si stia attenti alla procedura che adottano gli accertatori (è vero, si tratta di una Sentenza di merito, però ribadisce un principio già stranoto ai penalisti, applicandolo all'etilometro, per cui non è difficile che regga fino al Grado di Legittimità):
È annullabile l’alcool test nel caso in cui si eccepisca la mancata informativa sul difensore.
Il test alcolemico per l’individuazione dello stato di ebbrezza è un atto urgente sullo stato delle persone, al quale il difensore ha facoltà di assistere, in forza dell’articolo 356 c.p.p., senza il diritto ad essere previamente avvisato del compimento dell’atto.
Così il Tribunale di Cassino con la sentenza 14 luglio 2011, n. 334, con la quale è stato, altresì, chiarito che la confisca deve essere revocata poiché dagli atti redatti dall’organo di polizia municipale non risulta in maniera incontrovertibile che l’autoveicolo sia proprietà del trasgressore.
Della sopra menzionata facoltà del difensore, il soggetto sottoposto alle indagini deve essere avvisato, anche nella ipotesi in cui non sia prevista la nomina di un difensore d’ufficio.
Nel caso in cui vi sia difetto dell’avvertimento vi è nullità, non assoluta, bensì di regime intermedio, che potrà essere sanata se non è dedotta prima del compimento dell’atto, oppure, ove possibile, subito dopo ex art. 182, comma 2, c.p.p.
Ragion per cui se vi fanno l'etilometro e non vi avvisano che potete farvi assistere da un difensore, dopo il compimento dell'atto (cioè dopo aver effettuato il test), rivolgetevi ad un difensore e formulate l'eccezione di nullità del test stesso, eventualmente denunciando tale nullità in una memoria da inviare alla Procura della Repubblica competente (o se scatta il sequestro dell'auto, nell'opposizione al sequestro); ci sono ottime possibilità di vedere tutto annullato (test, sequestro ecc.);
passiamo ai punti patente, e qui son dolori: il Consiglio di Stato Sezione IV, con Sentenza 29 settembre 2011, n. 5410, ha affermato che la decurtazione dei punti di patente viene disposta dall’Anagrafe nazionale abilitati alla guida e produce effetti in modo diretto sulla sfera giuridica del trasgressore, mentre la comunicazione prescritta dall’articolo 126 bis del C.d.S. non rappresenta una condizione di validità della decurtazione medesima. La norma di cui al terzo comma dell’articolo 126 bis del C.d.S. statuisce che “Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida”, tuttavia, chiarisce il Consiglio di stato, l’omessa adozione del provvedimento nei termini previsti sposta in avanti il termine per la proposizione dell’eventuale impugnazione, senza determinare ulteriori effetti. Il conducente viene informato della natura della violazione al C.d.S. mediante la conoscenza del verbale di accertamento e contestazione, che, in virtù del disposto di cui al comma primo dell’art. 126-bis del C.d.S. deve contenere “l’indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione”.
ergo, anche se non vi inviano la comunicazione di decurtazione questa è valida (ma il termine per proporre ricorso decorre dal momento in cui ne siete venuti a conoscenza)
Infine vediamo che succede alla patente in caso di patteggiamento per omissione di soccorso; qui la Cassazione è molto dura (e ci mancherebbe!!): La diminuente del rito ex art. 444 c.p.p. non si estende alla sanzione amministrativa accessoria, quale sospensione della patente, che viene applicata nella sua interezza.
E’ quanto disposto dalla la Corte di Cassazione, Sez.V Penale, con la sentenza 6 ottobre 2011, n. 36352.
In sostanza “la diminuzione fino ad un terzo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222, comma secondo bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, deve ritenersi limitata ai casi disentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale “ (sentenza 3 luglio 2009, n. 41810).
Inoltre, l’art. 222 comma 2 bis introdotto con la L. n. 120/2010 estende l’ applicazione della diminuente del rito speciale anche alla sanzione amministrativa della sospensione della patente, ma solo per i casi indicati nell’articolo 222 c.s., e non anche, come nella fattispecie in oggetto, per ipotesi relative al reato di omissione di soccorso.
Quindi, linea dura con chi fugge dopo un incidente (qui è un raro casoin cui condivido pienamente l'asprezza del trattamento sanzionatorio)
Cominciamo con gli etilometri, buone notizie, sempre che si stia attenti alla procedura che adottano gli accertatori (è vero, si tratta di una Sentenza di merito, però ribadisce un principio già stranoto ai penalisti, applicandolo all'etilometro, per cui non è difficile che regga fino al Grado di Legittimità):
È annullabile l’alcool test nel caso in cui si eccepisca la mancata informativa sul difensore.
Il test alcolemico per l’individuazione dello stato di ebbrezza è un atto urgente sullo stato delle persone, al quale il difensore ha facoltà di assistere, in forza dell’articolo 356 c.p.p., senza il diritto ad essere previamente avvisato del compimento dell’atto.
Così il Tribunale di Cassino con la sentenza 14 luglio 2011, n. 334, con la quale è stato, altresì, chiarito che la confisca deve essere revocata poiché dagli atti redatti dall’organo di polizia municipale non risulta in maniera incontrovertibile che l’autoveicolo sia proprietà del trasgressore.
Della sopra menzionata facoltà del difensore, il soggetto sottoposto alle indagini deve essere avvisato, anche nella ipotesi in cui non sia prevista la nomina di un difensore d’ufficio.
Nel caso in cui vi sia difetto dell’avvertimento vi è nullità, non assoluta, bensì di regime intermedio, che potrà essere sanata se non è dedotta prima del compimento dell’atto, oppure, ove possibile, subito dopo ex art. 182, comma 2, c.p.p.
Ragion per cui se vi fanno l'etilometro e non vi avvisano che potete farvi assistere da un difensore, dopo il compimento dell'atto (cioè dopo aver effettuato il test), rivolgetevi ad un difensore e formulate l'eccezione di nullità del test stesso, eventualmente denunciando tale nullità in una memoria da inviare alla Procura della Repubblica competente (o se scatta il sequestro dell'auto, nell'opposizione al sequestro); ci sono ottime possibilità di vedere tutto annullato (test, sequestro ecc.);
passiamo ai punti patente, e qui son dolori: il Consiglio di Stato Sezione IV, con Sentenza 29 settembre 2011, n. 5410, ha affermato che la decurtazione dei punti di patente viene disposta dall’Anagrafe nazionale abilitati alla guida e produce effetti in modo diretto sulla sfera giuridica del trasgressore, mentre la comunicazione prescritta dall’articolo 126 bis del C.d.S. non rappresenta una condizione di validità della decurtazione medesima. La norma di cui al terzo comma dell’articolo 126 bis del C.d.S. statuisce che “Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida”, tuttavia, chiarisce il Consiglio di stato, l’omessa adozione del provvedimento nei termini previsti sposta in avanti il termine per la proposizione dell’eventuale impugnazione, senza determinare ulteriori effetti. Il conducente viene informato della natura della violazione al C.d.S. mediante la conoscenza del verbale di accertamento e contestazione, che, in virtù del disposto di cui al comma primo dell’art. 126-bis del C.d.S. deve contenere “l’indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione”.
ergo, anche se non vi inviano la comunicazione di decurtazione questa è valida (ma il termine per proporre ricorso decorre dal momento in cui ne siete venuti a conoscenza)
Infine vediamo che succede alla patente in caso di patteggiamento per omissione di soccorso; qui la Cassazione è molto dura (e ci mancherebbe!!): La diminuente del rito ex art. 444 c.p.p. non si estende alla sanzione amministrativa accessoria, quale sospensione della patente, che viene applicata nella sua interezza.
E’ quanto disposto dalla la Corte di Cassazione, Sez.V Penale, con la sentenza 6 ottobre 2011, n. 36352.
In sostanza “la diminuzione fino ad un terzo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222, comma secondo bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, deve ritenersi limitata ai casi disentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale “ (sentenza 3 luglio 2009, n. 41810).
Inoltre, l’art. 222 comma 2 bis introdotto con la L. n. 120/2010 estende l’ applicazione della diminuente del rito speciale anche alla sanzione amministrativa della sospensione della patente, ma solo per i casi indicati nell’articolo 222 c.s., e non anche, come nella fattispecie in oggetto, per ipotesi relative al reato di omissione di soccorso.
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Re: info multe
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Re: info multe
Un po' di novità (non riguardano direttamente le multe, ma comunque sempre la circolazione stradale):
il Tribunale di Milano Sez.X Civile, con Sentenza 22 luglio 2011, richiamando una già nota Massima della Cassazione (sentenza 29 settembre 2006, n. 21249) ha riaffermato il principio secondo cui anche il comportamento dei pedoni, non di meno, è soggetto alle comuni regole di diligenza e prudenza, nonché alla disposizione contenuta nell’art. 190 C.d.S., dettata al precipuo fine di evitare che i pedoni determino intralcio e, più in generale, situazioni di pericolo per la circolazione stradale, tali da mettere a repentaglio l’incolumità propria o degli altri utenti della strada.
Ne deriva che la violazione delle norme contenute nella summenzionata disposizione è idonea a porre la condotta del pedone in rapporto causale con l’evento di danno costituito dall’investimento del pedone, con l’ulteriore conseguenza che la condotta imprudente del pedone potrà integrare un’ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato, tale da ridurre proporzionalmente il diritto al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro.
La giurisprudenza ha individuato una serie di comportamenti del pedone, idonei a fondare il concorso di colpa, tra cui l’attraversamento della carreggiata sulle strisce pedonali con luce semaforica rossa; l’attraversamento fuori dalle strisce pedonali; l’attraversamento in un punto in cui è vietato o sconsigliabile farlo el’attraversamento imprudente.
Sulla cintura di sicurezza, si è espressa invece la Corte d'Appello di Napoli, Sez.VII Pen., con Sentenza 13 luglio 2011, sancendo che sebbene possa essere condannato per concorso in omicidio colposo (art. 589 c.p.) il conducente del veicolo che non esige l'uso della cintura di sicurezza da parte del passeggero deceduto in un sinistro stradale, se quest'ultimo la slaccia durante il percorso, all'insaputa dell'automobilista, costui non può essere ritenuto responsabile.
Secondo un principio oramai pacifico in giurisprudenza, il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole di comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero allacci la cintura di sicurezza e, in caso in cui il soggetto non voglia provvedere in tal senso, a rifiutarne il trasporto o ad omettere l'inizio della marcia. Ciò, però, non può essere interpretato nel senso di richiedere, in capo al conducente, un'attività di controllo e vigilanza continua, tale da distogliere il primo dalla necessaria attenzione richiesta alla guida.
Quindi, per restare in tema, parliamo un po' di telelaser:
La Corte di cassazione, con sentenza depositata l’8 novembre 2011, ha affermato la legittimità dell’uso delle apparecchiature elettroniche denominate telelaser – apparecchiatura che non rilascia documentazione fotografica dell’avvenuta rilevazione nei confronti di un determinato veicolo, ma che consente unicamente l’accertamento della velocità in un determinato momento, restando affidata all’attestazione dell’organo di polizia stradale addetto alla rilevazione la riferibilità della velocità proprio al veicolo dal medesimo organo individuato – ai fini dell’accertamento della violazione dei limiti di velocità, indicandone solo la necessaria preventiva omologazione e l’uso da parte del personale addetto.
In primo grado, il Giudice di pace aveva ritenuto non provato l’accertamento della violazione per la mancata consegna dello scontrino con la stampa dei dati relativi alla velocità e alla targa del veicolo. Osservava, inoltre, che in ogni caso l’apparecchiatura utilizzata non era in grado di rilevare automaticamente la targa e il veicolo, che venivano riportati manualmente dall’operatore. Rilevava, poi, che l’apparecchiatura non era conforme alle prescrizioni di cui all’art. 345 del regolamento del Codice della strada, perché sprovvista di un rilevatore, quale ad esempio quello fotografico, che permette di fissare in modo chiaro ed inequivocabile la velocità.
Il Tribunale, adito in appello dal Comune, aveva ritenuto legittimo lo strumento, ma aveva, altresì, affermato che poteva sussistere un non corretto rilevamento dell’oggetto in movimento da parte dell’agente, specie in relazione alle circostanze di luogo e di tempo nel quale l’accertamento era intervenuto (orario notturno, zona con traffico in incremento).
Ma, secondo la Suprema Corte, nel caso di specie sussistevano tutte le condizioni per ritenere, invece, l’accertamento effettuato in conformità alla normativa vigente; di conseguenza, il relativo verbale poteva essere contestato solo con querela di falso, non essendo sufficienti ipotetiche e non provate ma solo prospettate condizioni di traffico che avrebbero reso inattendibile l’accertamento .
Infine, comunico che è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L288 del 5 novembre la direttiva intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale: si tratta della direttiva 2011/82/CE del 25 ottobre 2011.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex ... 015:IT:PDF
il Tribunale di Milano Sez.X Civile, con Sentenza 22 luglio 2011, richiamando una già nota Massima della Cassazione (sentenza 29 settembre 2006, n. 21249) ha riaffermato il principio secondo cui anche il comportamento dei pedoni, non di meno, è soggetto alle comuni regole di diligenza e prudenza, nonché alla disposizione contenuta nell’art. 190 C.d.S., dettata al precipuo fine di evitare che i pedoni determino intralcio e, più in generale, situazioni di pericolo per la circolazione stradale, tali da mettere a repentaglio l’incolumità propria o degli altri utenti della strada.
Ne deriva che la violazione delle norme contenute nella summenzionata disposizione è idonea a porre la condotta del pedone in rapporto causale con l’evento di danno costituito dall’investimento del pedone, con l’ulteriore conseguenza che la condotta imprudente del pedone potrà integrare un’ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato, tale da ridurre proporzionalmente il diritto al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro.
La giurisprudenza ha individuato una serie di comportamenti del pedone, idonei a fondare il concorso di colpa, tra cui l’attraversamento della carreggiata sulle strisce pedonali con luce semaforica rossa; l’attraversamento fuori dalle strisce pedonali; l’attraversamento in un punto in cui è vietato o sconsigliabile farlo el’attraversamento imprudente.
Sulla cintura di sicurezza, si è espressa invece la Corte d'Appello di Napoli, Sez.VII Pen., con Sentenza 13 luglio 2011, sancendo che sebbene possa essere condannato per concorso in omicidio colposo (art. 589 c.p.) il conducente del veicolo che non esige l'uso della cintura di sicurezza da parte del passeggero deceduto in un sinistro stradale, se quest'ultimo la slaccia durante il percorso, all'insaputa dell'automobilista, costui non può essere ritenuto responsabile.
Secondo un principio oramai pacifico in giurisprudenza, il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole di comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero allacci la cintura di sicurezza e, in caso in cui il soggetto non voglia provvedere in tal senso, a rifiutarne il trasporto o ad omettere l'inizio della marcia. Ciò, però, non può essere interpretato nel senso di richiedere, in capo al conducente, un'attività di controllo e vigilanza continua, tale da distogliere il primo dalla necessaria attenzione richiesta alla guida.
Quindi, per restare in tema, parliamo un po' di telelaser:
La Corte di cassazione, con sentenza depositata l’8 novembre 2011, ha affermato la legittimità dell’uso delle apparecchiature elettroniche denominate telelaser – apparecchiatura che non rilascia documentazione fotografica dell’avvenuta rilevazione nei confronti di un determinato veicolo, ma che consente unicamente l’accertamento della velocità in un determinato momento, restando affidata all’attestazione dell’organo di polizia stradale addetto alla rilevazione la riferibilità della velocità proprio al veicolo dal medesimo organo individuato – ai fini dell’accertamento della violazione dei limiti di velocità, indicandone solo la necessaria preventiva omologazione e l’uso da parte del personale addetto.
In primo grado, il Giudice di pace aveva ritenuto non provato l’accertamento della violazione per la mancata consegna dello scontrino con la stampa dei dati relativi alla velocità e alla targa del veicolo. Osservava, inoltre, che in ogni caso l’apparecchiatura utilizzata non era in grado di rilevare automaticamente la targa e il veicolo, che venivano riportati manualmente dall’operatore. Rilevava, poi, che l’apparecchiatura non era conforme alle prescrizioni di cui all’art. 345 del regolamento del Codice della strada, perché sprovvista di un rilevatore, quale ad esempio quello fotografico, che permette di fissare in modo chiaro ed inequivocabile la velocità.
Il Tribunale, adito in appello dal Comune, aveva ritenuto legittimo lo strumento, ma aveva, altresì, affermato che poteva sussistere un non corretto rilevamento dell’oggetto in movimento da parte dell’agente, specie in relazione alle circostanze di luogo e di tempo nel quale l’accertamento era intervenuto (orario notturno, zona con traffico in incremento).
Ma, secondo la Suprema Corte, nel caso di specie sussistevano tutte le condizioni per ritenere, invece, l’accertamento effettuato in conformità alla normativa vigente; di conseguenza, il relativo verbale poteva essere contestato solo con querela di falso, non essendo sufficienti ipotetiche e non provate ma solo prospettate condizioni di traffico che avrebbero reso inattendibile l’accertamento .
Infine, comunico che è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L288 del 5 novembre la direttiva intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale: si tratta della direttiva 2011/82/CE del 25 ottobre 2011.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex ... 015:IT:PDF
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Re: info multe
Bizzarrie tutte italiane: mentre se bevi due bicchieri di vino ti ritirano la patente e magari di denunciano pure, LIBERTA' DI GUIDA DROGATI
La Cassazione, con un orientamento ormai consolidato ha ritenuto che i test delle urine non sono prove valide per contestare la guida sotto effetto di supefacenti, questo perchè permanendo i metaboliti delle sostanze stupefacenti per diversi giorni dopo l'assunzione, er cioè anche quando il principio attivo della sostanza è svanito, non è possibile stabilire se durante la guida vi fosse l'attività del principio attivo, per cui non è possibile sapere il tempo esatto dell'assunzione e non è quindi possibile sapere se al momento in cui si guidava c'era l'alterazione; Il prelievo di saliva con un tampone ai fini dell'accertamento del reato di guida in stato alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti è illegillimo e non sufficiente.
Lo specifica il Ministero dell'Interno con la Circolare 16 marzo 2012 con la quale risponde ad una richiesta di chiarimenti da parte della Polizia Municipale di Roma in merito all'apparecchiatura utilizzata nel caso specifico (Cozart DDS) e alle modalità di effettuazione e le caratteristiche degli strumenti da impiegare per gli accertamenti clinico tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale, volti ad accertare il reato di cui all'art. 187 del codice della strada.
In particolare il provvedimento giudica tale modalità:
illegittima perché "ad oggi non risulta essere stato emanato il decreto interministeriale di cui all'articolo 33 della legge 29 luglio 2010, n. 120";
non sufficiente perché per integrare il reato di cui all'art. 187 del codice della strada si devono realizzare le seguenti due condizioni a) la guida di un veicolo in stato di alterazione psico-fisica (che oggi può essere provato solo sulla base di una valutazione clinica) e b) che tale stato sia correlato con l'uso di sostanze psicoattive.
Secondo il Ministero, dunque, l'apparecchiatura Cozart DDS può essere utilizzata solo "al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti clinici e tossicologici necessari".
Domanda: è vero che c'è la possibilità di accompagnare la persona all'ospedale e chiedere che faccia l'esame ematico, ma secondo voi dal momento che ciò richiede il "ragionevole sospetto", e quindi occorre che quanto meno i tests preliminari diano esito positivo, altrimenti ciò si tradurrebbe in un atto arbitrario, con conseguente inutilizabilità delle risultanze, ma che i tests preliminari sono dichiarati fuorilegge dallo stesso Ministero, e che pertanto occorre che vi sia la prova ad horas (perchè nel sangue i metaboliti resistono poche ore), quanti drogati al volante, certo più pericolosi di un padre di famiglia che a cena ha bevuto due bicchieri di vino e torna a casa, la faranno franca?
La Cassazione, con un orientamento ormai consolidato ha ritenuto che i test delle urine non sono prove valide per contestare la guida sotto effetto di supefacenti, questo perchè permanendo i metaboliti delle sostanze stupefacenti per diversi giorni dopo l'assunzione, er cioè anche quando il principio attivo della sostanza è svanito, non è possibile stabilire se durante la guida vi fosse l'attività del principio attivo, per cui non è possibile sapere il tempo esatto dell'assunzione e non è quindi possibile sapere se al momento in cui si guidava c'era l'alterazione; Il prelievo di saliva con un tampone ai fini dell'accertamento del reato di guida in stato alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti è illegillimo e non sufficiente.
Lo specifica il Ministero dell'Interno con la Circolare 16 marzo 2012 con la quale risponde ad una richiesta di chiarimenti da parte della Polizia Municipale di Roma in merito all'apparecchiatura utilizzata nel caso specifico (Cozart DDS) e alle modalità di effettuazione e le caratteristiche degli strumenti da impiegare per gli accertamenti clinico tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale, volti ad accertare il reato di cui all'art. 187 del codice della strada.
In particolare il provvedimento giudica tale modalità:
illegittima perché "ad oggi non risulta essere stato emanato il decreto interministeriale di cui all'articolo 33 della legge 29 luglio 2010, n. 120";
non sufficiente perché per integrare il reato di cui all'art. 187 del codice della strada si devono realizzare le seguenti due condizioni a) la guida di un veicolo in stato di alterazione psico-fisica (che oggi può essere provato solo sulla base di una valutazione clinica) e b) che tale stato sia correlato con l'uso di sostanze psicoattive.
Secondo il Ministero, dunque, l'apparecchiatura Cozart DDS può essere utilizzata solo "al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti clinici e tossicologici necessari".
Domanda: è vero che c'è la possibilità di accompagnare la persona all'ospedale e chiedere che faccia l'esame ematico, ma secondo voi dal momento che ciò richiede il "ragionevole sospetto", e quindi occorre che quanto meno i tests preliminari diano esito positivo, altrimenti ciò si tradurrebbe in un atto arbitrario, con conseguente inutilizabilità delle risultanze, ma che i tests preliminari sono dichiarati fuorilegge dallo stesso Ministero, e che pertanto occorre che vi sia la prova ad horas (perchè nel sangue i metaboliti resistono poche ore), quanti drogati al volante, certo più pericolosi di un padre di famiglia che a cena ha bevuto due bicchieri di vino e torna a casa, la faranno franca?
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Re: info multe
Personalmente lo trovo giusto, se una persona, magari la domenica a casa fa uso di canapa e un paio di giorni dopo lo fermano, rischia di perdere la patente, oltre a multa e rogne varie per un reato che non ha commesso, visto che la canapa viene rintracciata anche fino a 15 giorni dopo l'assunzione nel sangue, diversi giorni nelle urine/saliva.avvosaab ha scritto:Bizzarrie tutte italiane: mentre se bevi due bicchieri di vino ti ritirano la patente e magari di denunciano pure, LIBERTA' DI GUIDA DROGATI
La Cassazione, con un orientamento ormai consolidato ha ritenuto che i test delle urine non sono prove valide per contestare la guida sotto effetto di supefacenti, questo perchè permanendo i metaboliti delle sostanze stupefacenti per diversi giorni dopo l'assunzione, er cioè anche quando il principio attivo della sostanza è svanito, non è possibile stabilire se durante la guida vi fosse l'attività del principio attivo, per cui non è possibile sapere il tempo esatto dell'assunzione e non è quindi possibile sapere se al momento in cui si guidava c'era l'alterazione; Il prelievo di saliva con un tampone ai fini dell'accertamento del reato di guida in stato alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti è illegillimo e non sufficiente.
Sarebbe un pò come ritirare la patente il lunedì ad uno che ha fatto festa a base di alcol il sabato sera
Invece la cocaina se ne va dopo 24/48 ore, motivo che ha portato diversi utilizzatori di canapa a farsi di coca per non rischiare la patente.
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Re: info multe
Non è meglio farsi di vita?
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Re: info multe
Personalmente preferisco incontrare guidatori savi.
No alcool, no canne, no coca.
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Re: info multe
Hai perfettamente ragione, ma l'uomo ha fatto sempre uso di droghe, vedi canapa, alcol, cocaina, fumo e molto altro.avvosaab ha scritto:Non è meglio farsi di vita?
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Ora: Saab 900 Turbo 16 MY88, Saab 9000 Aero MY95, Saab 9-3NG Vector MY03, Saab 9-3OG Aero MY01.
Blog sulle Saab www.saabmagazine.it
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- avvosaab
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Re: info multe
Ha anche inventato i veleni, ma non per questo bisogna usarli per forza su sè stessi ogli altri..............
attuali:SAAB 9.5og I serie Estate 3.0t asimmetrico Griffin B308E 200 hp autom.4m my '00; SAAB 9.5og II serie Sedan 2.3TS AERO B235R Stage II 250 hp autom.5m my '02
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Re: info multe
Quoto in pieno.NickStick ha scritto:Personalmente preferisco incontrare guidatori savi.
No alcool, no canne, no coca.
Augh.
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Re: info multe
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E ricordate: Le SAAB non sono automobili,sono aerei che volano molto basso!
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Re: info multe
A proposito di multe. Un mio collega è andato in Francia, zona Marsiglia, e ha preso un radar. 78 Km/h anziché 70. Bene, gli hanno recapitato la multa in Svizzera in pochissimi giorni con scritto:
Multa per eccesso di velocità 68 euro. Se però paghi entro 60 giorni dalla presente notifica sono 45 euro.
Il tutto comunque andrebbe letto al contrario. Multa 45 euro. Se paghi dopo 60 giorni, diventano 68.
Ma il bello è che dietro la multa, c'erano tutte le spiegazioni sulle varie possibilità di pagamento tra cui, ovviamente, quella via internet con carta di credito.
Bene, il mio collega entra nella pagina web apposita e, non appena inserisce il numero di controllo la pagina web da francese diventa automaticamente in italiano.
Fantastico... W la Francia
Multa per eccesso di velocità 68 euro. Se però paghi entro 60 giorni dalla presente notifica sono 45 euro.
Il tutto comunque andrebbe letto al contrario. Multa 45 euro. Se paghi dopo 60 giorni, diventano 68.
Ma il bello è che dietro la multa, c'erano tutte le spiegazioni sulle varie possibilità di pagamento tra cui, ovviamente, quella via internet con carta di credito.
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Re: info multe
Qui se paghi dopo 60 giorni, raddoppia....
Poi passano tutto a Equitalia e li comincia il calvario....
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Ex Saab 9-3 cabrio 2000 turbo anniversary edition anno 2002
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Re: info multe
Già......
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Re: info multe
Poi a Equitalia ci mettono le bombe
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Re: info multe
Sempre troppo poche...manu ha scritto:Poi a Equitalia ci mettono le bombe
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Re: info multe
Ehhh si, ci vorrebbero gli Scud........autoeconomo ha scritto: Sempre troppo poche...
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Re: info multe
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Fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce.
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Re: info multe
Armi no perché non servono a nulla, ma
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Per la cronaca: l'autovelox di Campalto è stato dipinto più volte e l'utima divelto da un'auto. Da allora non esiste più
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