Info assicurazione carrello
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- marcofinnista
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Info assicurazione carrello
Aloha, tra una ventina di giorni scade la polizza assicurativa della mia cabrio e devo fare una nuova polizza con una nuova compagnia avendo disdetto la vecchia da tempo. Ora vorrei capire meglio un dettaglio relativo al carrello che a volte traino e che mi servira' per le vacanze. In passato avevo una polizza autovettura con copertura estesa al gancio di traino ed avevo anche una polizza per il solo carrello che non ho + utilizzato e quindi parcheggiato in un rimessaggio (carrello omologato per trasporto di imbarcazioni). Ora, un amico ed anche mio cognato che hanno anche loro dei carrelli per trasportare i loro gommoni per le vacanze mi hanno detto che non è indispensabile avere una polizza anche per il carrello in quanto la copertura assicurativa del carrello è inclusa nella polizza gancio traino della vettura avendo la stessa targa.
Vorrei sapere se c'è qualcuno esperto in materia se cio' e' vero e mi esonera da ogni responsabilita' relativa al carrello o se restano delle responsabilita' a mio carico quali sono, perchè cosi' eviterei di stipulare una seconda nuova polizza.
Se non ricordo male la polizza aggiuntiva per il solo carrello copre anche eventuali danni a cose e persone quando il carrello NON è agganciato alla vettura ma non ne sono certo. Nella fattispecie questa copertura a carrello NON agganciato copriirebbe anche danni causati qualora malauguratamente il carrello dovesse sganciarsi strada facendo ? Oppure questo tipo di danno sarebbe coperto dalla normale polizza autovettura + gancio traino ?
Vorrei sapere se c'è qualcuno esperto in materia se cio' e' vero e mi esonera da ogni responsabilita' relativa al carrello o se restano delle responsabilita' a mio carico quali sono, perchè cosi' eviterei di stipulare una seconda nuova polizza.
Se non ricordo male la polizza aggiuntiva per il solo carrello copre anche eventuali danni a cose e persone quando il carrello NON è agganciato alla vettura ma non ne sono certo. Nella fattispecie questa copertura a carrello NON agganciato copriirebbe anche danni causati qualora malauguratamente il carrello dovesse sganciarsi strada facendo ? Oppure questo tipo di danno sarebbe coperto dalla normale polizza autovettura + gancio traino ?
Ultima modifica di desertstorm il domenica 25 gennaio 2015, 22:21, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Correzione del titolo
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- saaBruno
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Re: Info assicurazione carello
è una cosa che mi sono chiesto anche io... ho un carrello portamoto e ancora non ho trovato una risposta certa. secondo me se il carrello si stacca copre l'assicurazione dell'auto in quanto quella del carrello è proprio per il rschio statico (cioè quando è fermo senza la motrice).
- manu
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Re: Info assicurazione carello
Allora carrello in movimento è coperto dalla garanzia gancio di traino dell'autovettura. Ovviamente va richiesta l'inclusione alla compagnia assicurativa.
Per quando è fermo occorre fare l'assicurazione sul rischio statico.
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- saaBruno
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Re: Info assicurazione carello
ma che tu sappia è obbligatoria? nel senso se mi ferma la pattuglia con il carrello attaccato la devo avere, anche se non stacco mai il carrello su suolo pubblico?manu ha scritto:Allora carrello in movimento è coperto dalla garanzia gancio di traino dell'autovettura. Ovviamente va richiesta l'inclusione alla compagnia assicurativa.
Per quando è fermo occorre fare l'assicurazione sul rischio statico.
- avvosaab
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Re: Info assicurazione carello
Allora, in tema di assicurazione RC Auto, nel caso specifico, bisogna distinguere se si tratta di "carrello appendice" o meno; il carrello appendice è quel rimorchio avente lo stesso numero di targa del veicolo cui è rimorchiato (melius, cui si applica una "ripetizione" della targa del veicolo trainante): in questo caso è sufficiente la copertura normale.
Solo nel caso in cui il gancio traino venga utilizzato diversamente, è necessaria l'estensione "gancio traino".
Inoltre la Legge non richiede più la dicitura "autovettura + rimorchio" per il caso di carrello appendice, riportata sul contrassegno, con la conseguenza che la copertura si estende anche al carrello appendice
Solo nel caso in cui il gancio traino venga utilizzato diversamente, è necessaria l'estensione "gancio traino".
Inoltre la Legge non richiede più la dicitura "autovettura + rimorchio" per il caso di carrello appendice, riportata sul contrassegno, con la conseguenza che la copertura si estende anche al carrello appendice
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+ qualcos'altro....
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- manu
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Re: Info assicurazione carello
vi posto questosaaBruno ha scritto:ma che tu sappia è obbligatoria? nel senso se mi ferma la pattuglia con il carrello attaccato la devo avere, anche se non stacco mai il carrello su suolo pubblico?manu ha scritto:Allora carrello in movimento è coperto dalla garanzia gancio di traino dell'autovettura. Ovviamente va richiesta l'inclusione alla compagnia assicurativa.
Per quando è fermo occorre fare l'assicurazione sul rischio statico.
http://www.assicurazioneok.it/sentenze.html#sentenza10
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- marcofinnista
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Re: Info assicurazione carello
Ok quindi l'estensione dell'assicurazione del gancio copre il carrello (in tutte le circostanze) finche' esso è agganciato alla motrice.
Infatti, ora che ricordo, la polizza aggiuntiva me la consiglio' l'assicuratore proprio per il rischio statico, ma non la fo' + tanto quando non è agganciato alla vettura se sto qua a Roma il carrello è nel rimessaggio del circolo, quando vado in vacanza invece è nel cortile privato del residence, quindi no problem
Thanks per le delucidazioni.
Anche se andiamo un po OT ma gia' che si parla di carrelli approfittiamone un po...tanto Superfra' non ci fara' caso tutto preso a programmare le vacanze pure lui
Ma che tipi di sanzioni si rischiano se si trasportano su un carrello carichi abbondantemente eccedenti le misure per cui è omologato il carrello stesso, sia in larghezza che lunghezza ?
Infatti, ora che ricordo, la polizza aggiuntiva me la consiglio' l'assicuratore proprio per il rischio statico, ma non la fo' + tanto quando non è agganciato alla vettura se sto qua a Roma il carrello è nel rimessaggio del circolo, quando vado in vacanza invece è nel cortile privato del residence, quindi no problem

Thanks per le delucidazioni.
Anche se andiamo un po OT ma gia' che si parla di carrelli approfittiamone un po...tanto Superfra' non ci fara' caso tutto preso a programmare le vacanze pure lui



Ma che tipi di sanzioni si rischiano se si trasportano su un carrello carichi abbondantemente eccedenti le misure per cui è omologato il carrello stesso, sia in larghezza che lunghezza ?
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- manu
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Re: Info assicurazione carello
Ho trovato questo:
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=S ... vKM3F3j_DQ
ma forse il buon Andrea saprà dirci di più
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- avvosaab
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Re: Info assicurazione carello
Fatto salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi successivi del presente articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve avere:
a) larghezza massima non eccedente 2,55 m (3); nel computo di tale larghezza non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili;
b) altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti su itinerari prestabiliti è consentito che tale altezza sia di 4,30 m;
c) lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente 12 m, con l'esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati
Questo è quello che stabilisce l'art.61 CdS, e chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli compreso il carico che supera i limiti di sagoma stabiliti, salvo che lo stesso costituisca trasporto eccezionale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596. Per la prosecuzione del viaggio si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 164, comma 9, e cioè il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Perciò l'organo accertatore, nel caso che trattasi di veicolo a motore, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 8 (da euro 80 a euro 318), procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. I documenti sono restituiti all'avente diritto allorché il carico sia stato sistemato in conformità delle presenti norme. Le modalità della restituzione sono fissate dal regolamento.
Se non vuole incorrere nelle sanzioni, il conducente deve adoperarsi per l'attivazione delle condizioni previste dall'art.10 CdS e cioè - come per ogni trasporto eccezionale deve: chiedere specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete viaria
L'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa massima tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta tecnica, secondo le modalita' e nei casi stabiliti dal regolamento.
Qualora il transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalita' imponga la chiusura totale della strada con l'approntamento di itinerari alternativi, la scorta tecnica deve richiedere l'intervento degli organi di polizia stradale competenti per territorio che, se le circostanze lo consentono, possono autorizzare il personale della scorta tecnica stessa a coadiuvare il personale di polizia o ad eseguire direttamente, in luogo di esso, le necessarie operazioni, secondo le modalita' stabilite nel regolamento.
L'autorizzazione è comunque subordinata al pagamento delle spese relative agli eventuali accertamenti tecnici preventivi e alla organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l'effettuazione del trasporto nonché alle opere di rafforzamento necessarie.
Quindi, Marco, se vuoi superare i limiti dimensionali o di massa, basta che chiedi all'ente proprietario della strada l'autorizzazione, paghi la scorta della stradale e gli ingegneri che verificano la compatibilità della strada alle tue esigenze, indichi con precisione il percorso da seguire, e puoi partire (ma già me l'immagino la 9...9-3 scortata dalla stradale che arranca sotto il peso di valigioni sporgenti, con un nugolo di ingegneri che fanno prove statiche di resistenza sui viadotti prima che passi...........)
a) larghezza massima non eccedente 2,55 m (3); nel computo di tale larghezza non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili;
b) altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti su itinerari prestabiliti è consentito che tale altezza sia di 4,30 m;
c) lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente 12 m, con l'esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati
Questo è quello che stabilisce l'art.61 CdS, e chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli compreso il carico che supera i limiti di sagoma stabiliti, salvo che lo stesso costituisca trasporto eccezionale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596. Per la prosecuzione del viaggio si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 164, comma 9, e cioè il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Perciò l'organo accertatore, nel caso che trattasi di veicolo a motore, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 8 (da euro 80 a euro 318), procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. I documenti sono restituiti all'avente diritto allorché il carico sia stato sistemato in conformità delle presenti norme. Le modalità della restituzione sono fissate dal regolamento.
Se non vuole incorrere nelle sanzioni, il conducente deve adoperarsi per l'attivazione delle condizioni previste dall'art.10 CdS e cioè - come per ogni trasporto eccezionale deve: chiedere specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete viaria
L'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa massima tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta tecnica, secondo le modalita' e nei casi stabiliti dal regolamento.
Qualora il transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalita' imponga la chiusura totale della strada con l'approntamento di itinerari alternativi, la scorta tecnica deve richiedere l'intervento degli organi di polizia stradale competenti per territorio che, se le circostanze lo consentono, possono autorizzare il personale della scorta tecnica stessa a coadiuvare il personale di polizia o ad eseguire direttamente, in luogo di esso, le necessarie operazioni, secondo le modalita' stabilite nel regolamento.
L'autorizzazione è comunque subordinata al pagamento delle spese relative agli eventuali accertamenti tecnici preventivi e alla organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l'effettuazione del trasporto nonché alle opere di rafforzamento necessarie.
Quindi, Marco, se vuoi superare i limiti dimensionali o di massa, basta che chiedi all'ente proprietario della strada l'autorizzazione, paghi la scorta della stradale e gli ingegneri che verificano la compatibilità della strada alle tue esigenze, indichi con precisione il percorso da seguire, e puoi partire (ma già me l'immagino la 9...9-3 scortata dalla stradale che arranca sotto il peso di valigioni sporgenti, con un nugolo di ingegneri che fanno prove statiche di resistenza sui viadotti prima che passi...........)
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Re: Info assicurazione carello




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Re: Info assicurazione carello
Buongiorno, dovrei partire a breve in viaggio con un carrello con sopra una barca. Secondo voi una normale assicurazione di viaggio basta a coprire eventuali problemi?
- marcofinnista
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Re: Info assicurazione carello
Il carrello e' coperto dall'assicurazione del gancio traino
Puoi fare una polizza aggiuntiva che copre gli eventuali danni che potrebbe provocare il carrello quando non e' agganciato all'autovettura
Io la feci a suo tempo ma quando il carrello e' fermo, basta che ti ricordi di mettere le zeppe sotto le ruote sei a posto, puoi pure risparmiartela .

Puoi fare una polizza aggiuntiva che copre gli eventuali danni che potrebbe provocare il carrello quando non e' agganciato all'autovettura

Io la feci a suo tempo ma quando il carrello e' fermo, basta che ti ricordi di mettere le zeppe sotto le ruote sei a posto, puoi pure risparmiartela .
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